Notifica pec con attestazione di conformità: cosa prevede la normativa

Con l'ordinanza n. 14369 del 5 giugno 2018 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze di una notifica a mezzo PEC mancante dell'indicazione del nome del file.

Mercoledi 20 Giugno 2018

Il caso: il Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del giudice di pace della stessa città, respingeva la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B. nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative ad un incarico peritale esperito per conto della società.

Q.B. propone quindi ricorso per Cassazione, e la Compagnia di assicurazione si costituisce con controricorso.

Il ricorrente principale preliminarmente eccepisce la nullità della notificazione del controricorso in relazione alla L. n. 53 del 1994, art. 11, per la violazione dell'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.14, là dove tale disposizione prevede che l'attestazione di conformità di una copia informatica contenga, tra l'altro, il nome del relativo file; nel caso di specie il controricorso mancava di tale elemento.

Il particolare l'art. 19 ter comma 1 stabilisce che “Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (5), l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2”

Per la Suprema Corte l'eccezione non è fondata ed osserva che:

a) la mancata indicazione del nome del file costituisce, infatti, una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nella L. n. 53 del 1994, art. 11;

b) in ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo, a mente dell'art. 156 c.p.c., comma 3, avendo il ricorrente replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo.

Creazione della relata di notifica PEC

Attestazione di conformità

Allegato:

Cass. civile Sez. II Ordinanza n. 14369 del 05/06/2018

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