Onorari avvocati: i minimi tariffari non sono derogabili dal giudice

Con la sentenza n. 29594 dell' 11/12/2017 la Corte di Cassazione ha posto un limite alla discrezionalità del giudice nella liquidazione delle parcelle degli avvocati.

Lunedi 18 Dicembre 2017

Il caso: un avvocato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace a n. 12 ordinanze-ingiunzioni; il giudice accoglieva i ricorsi e annullava le impugnate ordinanze ingiunzioni opposte, condannando la Prefettura di Roma alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 180, di cui 30 per esborsi, oltre IVA e CpA.

Il legale proponeva appello ritenendo insufficiente la liquidazione delle spese processuali; il Tribunale rigettava l'appello, ritenendo che:

  • il Giudice di pace aveva liquidato i compensi netti in modo ridotto, ma tale riduzione era giustificata dal fatto che nel caso di specie non vi era stato il pieno accoglimento delle domande dell'opponente, e pertanto - essendo state annullate solo una parte della cartelle esattoriali - risultava ragionevole una compensazione parziale delle spese;

  • il Giudice di pace non aveva espressamente dichiarato la compensazione parziale delle spese, però per il giudici di appello "può ritenersi che tale circostanza sia alla base della liquidazione nella misura tal qual'è stata".

    L'avvocato propone ricorso per Cassazione, lamentando che :

    a) il Tribunale erroneamente ha ritenuto che il primo giudice avesse operato una implicita compensazione parziale delle spese stesse, avendo accolto solo in parte la domanda del ricorrente di annullamento delle ordinanze ingiunzioni: in realtà dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che il Giudice di pace ha accolto in toto la domanda del ricorrente, annullando e rendendo prive di efficacia tutte e dodici le ordinanze ingiunzioni opposte;

    b) sussiste violazione o falsa applicazione dell'art. 92 cpc e del D.M. n. 55 del 2004, art. 4, e delle tabelle 1-2 dei parametri: infatti le spese di giudizio erano state liquidate in violazione dei minimi tariffari.

    La Corte di Cassazione, ritenendo fondata la doglianza, accoglie il ricorso enunciando il principio per cui “il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense” (Cass., Sez. 6^-2, 30 marzo 2011, n. 7293).

    Pertanto, per il giudizio di primo grado, i compensi minimi sarebbero dovuti ammontare, in applicazione della tariffa ratione temporis applicabile, in complessivi Euro 330.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 29594 del 11/12/2017

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