Omessa liquidazione delle spese legali: appello o istanza di correzione?

Qualora il Giudice nell’emettere la sentenza ometta nel dispositivo di liquidare le spese del giudizio, anche quando nella motivazione abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve proporre appello o è sufficiente il deposito dell’istanza di correzione dell’errore materiale?

Venerdi 15 Settembre 2017

 

La questione è molto dibattuta in giurisprudenza. Infatti secondo un orientamento meno recente il rimedio per l’omissione nella liquidazione delle spese di un solo grado era quello della correzione dell’errore materiale (Cass. n. 542/67; Cass. n. 3007/73).

Successivamente a tale orientamento si era affermato per molto tempo che era necessario esperire gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. ex multis Cass. n. 7274/1999; Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 13513/2005).

Recentemente, invece, con la sentenza n. 16959/2014, seguita dalla sentenza n. 15650/2016 si è tornato a sostenere la tesi secondo la quale è esperibile il rimedio della correzione dell’errore materiale, mentre altre decisioni hanno negato la possibilità di procedere in tal senso (cfr. Cass. n. 17221/2014; Cass. n. 21109/2014).

In considerazione del suddetto contrasto, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 21048 del 11 settembre 2017 ha rimesso la questione al Primo Presidente affinchè valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per esaminare e dirimere il suddetto contrasto.

Nella vicenda esaminata con la suddetta sentenza, la Corte di Appello, pur avendo affermato che le spese del giudizio dovevano seguire il criterio della soccombenza, nel dispositivo ometteva di pronunciarsi in merito sia alle spese del giudizio di appello che di quelle di primo grado.

La Cassazione con la suddetta ordinanza:

  1. ha ritenuto che l’omissione del giudice d’appello non appare suscettibile di poter essere emendata con la procedura di correzione di errore materiale, ma impone la proposizione dei mezzi ordinari di impugnazione, e nella specie, del ricorso in cassazione;

  2. Preso atto della mancanza di un consolidato orientamento da parte della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ritenuto che il contrasto di giurisprudenza “attiene a questione di carattere processuale, trasversale a tutte le sezioni e che si palesa come questione di massima importanza, attesa la frequente ricorrenza del problema, la necessità di offrire una soluzione uniforme, sia al fine di scongiurare il pericolo di incolpevoli decadenze a carico delle parti ( si pensi al caso in cui la parte, in presenza di una situazione di omessa liquidazione in dispositivo, confidando sulla possibilità di far ricorso al procedimento di correzione di errore materiale, lasci decorrere i termini per l'impugnazione del provvedimento, trovandosi pero' opposta, in sede di procedura ex articolo 288 c.p.c., la diversa convinzione del giudice adito circa la necessita' del ricorso ai mezzi di impugnazione) sia al fine di chiarire quale sia il rimedio laddove l'omessa liquidazione sia relativa ad una sentenza di questa Corte, anche alla luce della novellata previsione di cui all'articolo 391 bis c.p.c.”;

  3. ha ritenuto opportuno inviare gli atti al Primo Presidente affinchè possa essere valutata la possibilità di rimetterli alle Sezioni Unite per esaminare la questione e risolvere il suddetto contrasto.

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Ordinanza del 11/09/2017 n.21048

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