L'obbligo informativo del legale persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato

A cura della Redazione.

Rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente.

Giovedi 12 Dicembre 2019

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28629/2019, affrontando una questione di responsabilità professionale di un avvocato che aveva fatto prescrivere il diritto al risarcimento del cliente per le lesioni patite a seguito di un sinistro stradale.

Il caso: Tizio citava evocava in giudizio l'avvocato Caio chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilita' del professionista convenuto al quale deduceva di aver conferito mandato per ottenere la rifusione di danni, materiali e alla persona, subiti a seguito di un incidente stradale e che, invece, indicava aver fatto prescrivere il diritto inerente al ristoro relativo alle lesioni fisiche patite.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingevano la domanda: i giudici accertavano che, una volta ottenuto il risarcimento dei danni materiali e ricevuta un'offerta transattiva per il ristoro delle lesioni fisiche rifiutata, quest'ultima, dall'assistito, l'avvocato aveva suggerito di procedere a un'iniziativa giudiziale senza pero' ricevere la necessaria procura e, pertanto, non vi era alcuna colpa professionale.

Tizio ricorre in Cassazione deducendo, come terzo motivo, laviolazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 1218, 2236, 1710, 2697 c.c.: la Corte di appello avrebbe errato nel non considerare:

  1. che l'interruzione della prescrizione, nel dubbio secondo il termine piu' breve ipotizzabile, rientrava nell'ordinaria diligenza del legale comunque globalmente investito della questione;

  2. che l'avvocato aveva violato l'obbligo informativo concernente la possibile prescrizione del diritto al risarcimento dei danni alla persona, sussistente anche in ipotesi di cessazione dello mandato ricevuto, per la necessaria completezza della tutela dell'assistito.

    La Suprema Corte ritiene fondato il motivo, osservando che:

    - ai fini del giudizio di responsabilita' nei confronti del professionista, rilevano le modalita' dello svolgimento della sua attivita' in relazione al parametro della diligenza fissato dall'articolo 1176 c.c., comma 2, che e' quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;

    - rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacita' tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine;

    - non ricorre tale ipotesi allorche' l'incertezza riguardi non gia' gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, dovendosi se del caso tutelare la parte in ragione del termine piu' breve ipotizzabile;

    - la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l'avvocato non avrebbe dovuto compiere atti interruttivi della prescrizione e neppure avrebbe potuto se non ricevendo procura alle liti, essendo appena il caso di osservare che l'interruzione in parola puo' essere anche stragiudiziale;

    - peraltro l'obbligo informativo a tutela della posizione giuridica dell'assistito e' consustanziale alla responsabilita' professionale del legale, sia al momento del conferimento dell'incarico che nel corso del suo svolgimento e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo e quindi in caso di estinzione dello stesso

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