L'obbligo di custodia nel pignoramento effettuato presso più terzi.

Nel pignoramento di crediti, ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà.

Venerdi 13 Dicembre 2024

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29422/2024.

Il caso: La società Delta, al fine di recuperare un credito quantificato nel prodromico atto di precetto in euro 10.404,89, promuoveva innanzi il Tribunale di Milano procedura espropriativa ex art. 543 cod. proc. civ. in danno della debitrice esecutata Alfa Onlus, e nei riguardi di due distinti terzi pignorati, la Prefettura di X e la Prefettura di Y.

Entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazione positiva (ciascuno per la somma di euro 15.607,33, fino a concorrenza della quale era stato eseguito il pignoramento), e il G.E. assegnava le somme dovute dai terzi pignorati ripartendole tra il creditore procedente ed il creditore intervenuto,

La debitrice esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi, contestandol’entità della somma assegnata; l'opposizione veniva rigettata; la debitrice ricorre in Cassazione, deducendo che:

a) a fronte dell’atto di pignoramento presso terzi di euro 15.607,33, eseguito e notificato per conto di Delta srl per un credito di euro 10.404,89, con due dichiarazioni positive, entrambe di euro 15.607,33, il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione e aveva confermato l’assegnazione del G.E., vale a dire l’assegnazione al creditore intervenuto della ulteriore somma di euro 15.607,33 dovuta ad Alfa Onlus dalla Prefettura Y, così confermando l’assegnazione del doppio della somma pignorata;

b) tale decisione era errata in quanto anche in caso di contemporaneo pignoramento presso più terzi non possa essere superato il limite oggettivo del pignoramento sancito dall’art. 546 cod. proc. civ., ovvero l’importo dell’atto di precetto, aumentato della metà.

Per la Suprema Corte la doglianza è infondata:

1) la procedura espropriativa in esame trae origine da un unico atto di pignoramento con cui il creditore procedente, per la realizzazione forzosa della medesima pretesa e «fino alla concorrenza di euro 15.607,33» (importo determinato ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ.), sottopose a vincolo i crediti vantati dalla sua debitrice verso due differenti terzi pignorati;

2) si tratta allora di due distinti pignoramenti, connotati da identità di creditore, debitore e di credito azionato, ma da diversità di bene-credito staggito e, quindi, di terzo debitore;

3) ciascuno di tali pignoramenti sortisce effetti indipendenti dall’altro ed ogni terzo pignorato assume, in via autonoma ovvero senza alcuna interferenza con il contegno degli altri terzi, gli obblighi della custodia e dell’asservimento alla procedura delle somme dovute al debitore, nei limiti, per ciascun terzo, dell’importo complessivamente staggito e da lui dovuto, con vincolo di indisponibilità sino ad ordine del giudice;

4) pertanto, qualora nella procedura dispieghino intervento altri creditori, i crediti effettivamente staggiti (benché ultrasatisfattivi, ove raffrontati con la sola pretesa azionata del procedente) possono (e devono) essere destinati al coattivo soddisfo di tutte le pretese fatte valere, secondo l’ordine di graduazione di esse stabilito dalla legge ;

Da ciò discende il seguente principio di diritto: «il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma ad effetti autonomi ed indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell’esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all’art. 546, secondo comma, cod. proc. civ”.

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