L'obbligato non può compensare un proprio credito con il debito di mantenimento.

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9553 del 10 marzo 2020 si pronuncia in merito alla possibilità o meno per l'obbligato di opporre all'ex coniuge beneficiario un suo controcredito a titolo di compensazione.

Venerdi 24 Aprile 2020

Il caso: La Corte di appello di Brescia, riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, riduceva, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta a Tizio per il reato ex articolo 570 c.p., commi 1 e 2.

Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione, deducendo, in particolare, violazione di legge e vizio della motivazione, con riguardo alla mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'articolo 570 c.p. e articoli 447 e 1246 c.c.; infatti:

  • dallo scambio di corrispondenza si evince che non e' stato Tizio a porre in compensazione il proprio credito con il debito di mantenimento ma l'ex coniuge;

  • in ogni caso, i crediti di mantenimento sono diversi da quelli alimentari per cui non opera il divieto di cui all'articolo 477 c.c., se a porre la compensazione e' il beneficiario; anche quello spettante ai figli minorenni e' un assegno di mantenimento che puo' essere oggetto di compensazione con un credito vantato dall'obbligato nei confronti dell'altro genitore;

  • peraltro, nel ricorso si esclude uno stato di bisogno in capo a Caia e si afferma la necessita' di accertarne in concreto la sussistenza in capo ai beneficiari dell'assegno di mantenimento, compresi i figli minorenni.

    La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso per infondatezza dei motivi, in merito all'obbligo di mantenimento ribadisce quanto segue:

    a) prima di tutto, dalla lettura delle e-mail non e' dato evincere che sia stata Caia, a fronte delle richieste economiche avanzate da Tizio, a manifestare la volonta' di ricorrere alla compensazione con le somme che avrebbe dovuto ricevere dall'imputato;

    b) in ogni caso, occorre distinguere il profilo civilistico - relativo all'obbligo di versare le somme stabilite per il mantenimento dei familiari- da quello penalistico - relativo al dovere di non fare mancare loro i mezzi di sussistenza: sotto questo secondo profilo, il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non puo' opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilita' del reato di cui all'articolo 570 c.p., un suo credito verso l'avente diritto, perche' e' preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie;

    c) quanto agli elementi di valutazione dai quali desumere lo stato di bisogno della ex coniuge, nel caso in esame si ravvisano: nel pignoramento di un terzo dello stipendio, per il pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa, nella richiesta di un parziale anticipo del Tfr al datore di lavoro, nel riscatto di polizza assicurativa, nella vendita degli oggetti in oro, mentre per i figli minorenni lo stato di bisogno è presunto.

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