Non punibilita'per particolare tenuita' del fatto: non si applica al mancato mantenimento dei figli

Avv. Francesco Durso.
Giovedi 27 Febbraio 2020

Con il Decreto Legislativo n. 28 del 16 marzo del 2015 veniva introdotto l'art. 131 bis del codice penale rubricato "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", il quale prevedeva, per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni cinque o pena pecuniaria, la non punibilità nel caso in cui per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o pericolo l'offesa risultasse di particolare tenuità.

Facendo riferimento alla natura giuridica dell'istituto è importante sottolineare come non ci troviamo di fronte ad un ipotesi di depenalizzazione, ma semplicemente, il legislatore ha fatto riferimento a delle circostanze in cui pur costituendo il fatto commesso un reato, all'autore dello stesso non possa essere inflitta alcuna pena al ricorrere di determinati requisiti.

Analizziamo nello specifico i requisiti necessari affinché' l'esimente possa operare.

L'offesa inflitta non solo deve essere di particolare tenuità  ma nella valutazione occorre tener conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno/pericolo e della non abitualità del comportamento lesivo. Proprio in relazione al profilo della non abitualità della condotta possono ricondursi due recenti sentenze della Corte di Cassazione le quali hanno affermato come la particolare tenuità del fatto non possa applicarsi nei casi in cui venga omesso per troppo tempo il mantenimento dei figli.

Le sentenze in questione sono la n. 5774/2020 e la n. 5765/2020.

Con la sentenza n. 5774/2020 la Corte di Cassazione annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello affermando che " anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile ai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la stessa non opera se tali violazioni assumono un carattere continuativo e non occasionale." Il soggetto autore del reato infatti, per ben 38 mesi ha omesso in tutto e in parte l'obbligo di mantenimento dei figli facendo si che la sua condotta non fosse più riconducibile alla mera occasionalità.

Con la sentenza n. 5765/2020, invece, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato ritenendo adeguatamente motivata la decisone della Corte di Appello di non riconoscere l'esimente della particolare tenuità.  La Corte specifica, inoltre, come il riconoscimento della causa di esclusione della responsabilità richieda un'analisi e una valutazione abbastanza complessa di tutti i fattori, tenendo conto della gravità della condotta, il grado di colpevolezza e l' entità del danno arrecato. Nel caso oggetto della sentenza, infatti, l'imputato aveva omesso il mantenimento per ben otto anni.

Non ci sono dubbi alla luce di queste recenti pronunce di come tale esimente non possa essere utilizzato come scusante per venire meno a determinati obblighi imposti dal nostro ordinamento.  

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