Nuovo pignoramento con modalità telematiche ex art. 492 bis cpc: la procedura.

Lunedi 23 Febbraio 2015

Completiamo l'analisi del processo esecutivo come novellato dal D.L. 132/14 (convertito nella L. 162/14) con l'esame dell'art. 492 bis del c.p.c., dal titolo “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

In base alla normativa precedente, l'ufficiale giudiziario si attivava presso i soggetti dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati su istanza del creditore procedente, che   (almeno presso la maggior parte degli uffici giudiziari), doveva compilare un apposito modulo da presentare direttamente all'ufficiale giudiziario, che, compiute le ricerche, si limitava a consegnare il verbale al creditore, che, in base all'esito, decideva come procedere.

La normativa attuale prevede un iter più articolato, che conferisce all'ufficiale giudiziario  la possibilità di  compiere d'ufficio determinate operazioni.

Vediamo come si attiva la procedura in commento:

1) Il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza (o domicilio, dimora o sede), il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata; l'istanza deve indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax del difensore e l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);

2) Con l'autorizzazione di cui al punto 1) l'ufficiale giudiziario può accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni: in particolare, l'anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, il pubblico registro automobilistico e gli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni utili, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti; finita la ricerca l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale; nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze;

A questo punto si possono verificare diverse ipotesi:

a) Se l'ufficiale giudiziario ha individuato cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520;

b) Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, l'ufficiale giudiziario rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni (15 gg.) dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all' istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

c) Se l'ufficiale giudiziario ha individuato crediti del debitore (o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi) l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale, contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di PEC di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546.

d)  Scelta del creditore procedente: quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, o anche più crediti o cose presso terzi insieme a beni del debitore, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Per quest'ultima ipotesi, interviene l'art. 155 ter disp. att. c.p.c., come modificato dal decreto, che prevede la partecipazione del creditore alle operazioni di ricerca:  “Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale, e il  creditore ha dieci giorni (10 gg.) di tempo dalla comunicazione per indicare all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

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