Nuovi obblighi assicurativi per gli avvocati: schema del decreto ministeriale

Lunedi 13 Giugno 2016

Il Ministero della Giustizia ha inviato nei giorni scorsi al CNF, per il relativo parere, la bozza del  recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative che gli avvocati saranno tenuti a stipulare per la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni ex art. 12 della L. 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Lo schema di decreto distingue due tipologie di polizze: 1) responsabilità civile e 2) assicurazione contro gli infortuni.

1) Responsabilità civile: l'assicurazione dovrà:

  • coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro);

  • coprire la responsabilità per i pregiudizi causati ai clienti, alle controparti processuali, al difensore di queste ultime e a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale;

  • coprire la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro ecc. ricevuti in deposito

  • coprire la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, sostituti processuali;

    Per attività professionale si deve intendere:

    (a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali quanto irrituali;

    (b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

    (c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

    (d) la redazione di pareri o contratti;

    (e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, ovvero di negoziazione assistita;

2) Assicurazione contro gli infortuni: essa deve operare in favore degli avvocati e dei loro collaboratori in genere e deve coprire:

  • gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dell'attività professionale ed a causa di essa o in occasione di essa, dai quali derivi la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea;
  • le spese mediche;
  • gli infortuni derivanti dagli spostamenti necessari per l' svolgimento dell'attività professionale;

E' previsto che il decreto entri in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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