Nuove prospettive per il Codice Rosso

Mercoledi 29 Novembre 2023

Il Disegno di Legge "" è divenuto Legge dopo l'approvazione unanime da parte del Senato.

Il c.d. DDL Roccella,dal nome della Ministra della Famiglia,si compone di 19 articoli, diretti da un lato a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, il potenziamento delle misure cautelari e l'anticipazione della soglia della tutela penale, dall'altro ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno a oggetto i reati di violen za di genere o domestica.

Dopo il terribile femminicidio di Giulia Cecchettin, il Parlamento,una volta tanto,si è mosso rapidamente,anche sull’onda del clamore mediatico per la triste vicenda, con una votazione lampo per il rafforzamento del c.d. Codice Rosso ma anche per avviare una sorta di prevenzione con una campagna informativa nelle scuole.

Tuttavia, i continui casi di violenza e femminicidi,verificatisi negli ultimi tempi, hanno reso chiaro che il Codice Rosso necessitava di ulteriori modifiche anche nonostante quelle apportate nello scorso settembre che avevano accorciato i tempi di intervento del P.M. sui casi denunciati all’Autorità Giudiziaria e suscitato dubbi per l’applicazione all’altrettanto grave delitto del Caso Maltesi per l’ammissione del condannato della c.d. Giustizia Riparativa e Mediazione Penale,introdotta dalla Riforma Cartabia.

Vediamo,in sintesi,quali misure sono previste e cosa bisogna aspettarsi.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del Questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle Forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione.

Da un lato estende l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali, attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. Dall'altro interviene sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 dà priorità assoluta in udienza e trattazione dei processi, anche per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio,di lesioni personali aggravate, di lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, dove è chiaro che il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica,prevedendo che nel caso di delega l'indivi duazione del Sostituto Procuratore designato debba avvenire specificatamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale, che il pm debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale,imponendo al procuratore l’obbligo di acquisire trime- stralmente dalle Procure le informazioni sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequen tati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori

L’articolo 11 prevede che il Pubblico Ministero possa, con decreto motivato, disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva

L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti all’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizio nale della pena prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale, dispo nendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n.122 del 2016

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisio nale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

La somma è corrisposta su richiesta alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi

L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della Giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza su donne e violenza domestica.

Il ministro della Giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità devono provvedere all'emanazione di linee guida per l'attività di enti e associazioni

Infine, l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'at tuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sin qui il nuovo dettato normativo dalla cui applicazione si attendono risposte precise e non più dilazionabili che possano apportare rimedio all’attuale situazione divenuta preoc cupante per l’Ordine Pubblico e per le Vittime di un reato che colpisce tutta l’opinione pubblica.

Come ha sostenuto sui quotidiani l’ Avv, Maria Sabina Lembo,Responsabile per la Basilicata del Dipartimento Tutela Vittime,la violenza non è una malattia, è un comporta mento scelto, che esprime una mentalità, un modo di pensare e di agire.

Il c.d. “maltrattante” è l’uomo comune,dapprima attento e innamorato,che poi agisce con comportamenti aggressivi e violenti

La cronaca quotidiana è ricchissima di casi di donne uccise per mano di un partner o ex partner, di donne perseguitate da stalker, di donne stuprate da una o più persone, di donne e minori maltrattati.

Un quadro davvero agghiacciante,se si leggono i Report settimanali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Non esiste un rapporto diretto tra malattia mentale e criminalità né dal punto di vista qualitativo né dal punto di vista quantitativo atteso che i malati di mente non delinquono più o meno diversamente dalle persone non malate.

Non tutti i criminali sono psicopatici. Non tutti gli psicopatici sono criminali.

Tutte le tipologie di personalità sono compatibili con le condotte criminali.

L’autore della condotta illecita, lungi dall’essere un ammalato o una persona comunque disturbata sotto il profilo psicologico, presenta una personalità fondamentalmente normale.

Non c’è dubbio che esistono casi, nei quali il comportamento violento, maltrattante o persecutorio affonda le radici in una patologia psichica conclamata, come pure, si verificano ipotesi di comportamenti analoghi che hanno come causa anomalie di personalità,senza integrare gli estremi di una vera e propria patologia psichiatrica rilevante.

La strada della sensibilizzazione e della prevenzione è divenuta prioritaria,a partire dalle Scuole di ogni ordine e grado.

E’ necessario lavorare fin dall’infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e per una educazione volta ad intra prendere relazioni non violente.

Solamente in questo modo si può offrire alle nuove generazioni la possibilità di riflette re su se stessi e sul rapporto con gli altri.

La cooperazione,la condivisione,l’abitudine all’ascolto partecipe, all’empatia, al rispet to, favoriscono lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discri minazione ed incentivano la capacità di avere relazioni in cui non si considera l’altra persona come un oggetto di proprietà.

E’ di fondamentale importanza, in caso di pericolo, contattare i numeri di emergenza.
Attualmente in Italia è già attivo in numerose Regioni il servizio NUE 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco o Soccorso Sanitario.

Il modello organizzativo prevede una Centrale unica di risposta (CUR), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118.

Inoltre,il 1522 numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking offre assistenza e consulenza telefonica 24 ore su 24 alle donne vittime di violenza ed è accessibile gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.

Fornisce informazioni, sostegno emotivo e indicazioni su come ottenere aiuto immediato ed è collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio con l’assoluta garanzia dell’anonimato.

Di notevole importanza sono, infatti, i Centri antiviolenza e le Case rifugio protette, i servizi di assistenza legale attraverso il gratuito patrocinio, il percorso di reinserimento sociale ed economico delle donne vittime di violenza.

Da sottolineare il Reddito di Libertà che è una prestazione volta a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà che prevede un contributo economico mensile di 400 euro erogato dall’INPS alle donne ospiti di Centri di violenza per favorire l’uscita e un nuovo inizio, in autonomia,all’esterno.

La Ministra Roccella ha,inoltre,annunciato « una campagna di sensibilizzazione nelle scuole che illustreremo nei prossimi giorni. (…) Stiamo intensificando le iniziative sulla prevenzione, sulla formazione e sull’accoglien za delle vittime e continueremo a diffondere dovunque e senza sosta, con sempre maggiore intensità, il numero anti-violenza 1522, per dire a tutte le Giulia d’Italia “non sei sola”».

In effetti, era già stato messo a punto, ed è stato presentato dalla Ministra, il Progetto “Educare alle relazioni”, un progetto per le Scuole creato dal Ministero dell’Istruzione dopo aver sentito il parere delle associazioni dei genitori, degli studenti, dei docenti, dei sindacati, dell’ordine degli psicologi e di diversi esperti.

Il Progetto,che dovrebbe durare due anni, con possibilità di rinnovo, prevede il coinvol gimento di allievi e docenti, tramite la creazione di gruppi di discussione e autoconsa pevolezza tra gli studenti delle scuole superiori,che si riunirà una volta alla settimana in orario extracurricolare e che potrà coinvolgere anche esperti in educazione affettiva e relazionale, avvocati, assistenti sociali,operatori di organizzazioni.

Per avvicinare i ragazzi al Progetto, è previsto anche il coinvolgimento di influencer, cantanti e personaggi famosi come “ambassador”.

Tuttavia, come afferma- con condivisibile pessimismo- il Prof. Paolo Cendon ”anche la Scuola,in cui tanti sperano, non basterà: il meccanismo che spinge un ‘’desperado’’ a uccidere la sua ex è troppo rovente, profondo, sconosciuto, arcano, selvaggio, invincibile … I quindici milioni di maschi potenziali assassini oggi in circolazione, con le loro gelosie, spine,debolezze sanguigne, assurdità, scompensi occulti, buchi dell’infanzia, sono tutti laureati in filosofia con centodieci e lode”(!!).

Il vero punto dolente della nuova disciplina è costituito dalla mancata attuazione della Direttiva Europea del 2012/29 UE che ha sancito la necessità di Sportelli di Assistenza per le Vittime di Reato sul Territorio anche come forma di prevenzione dei reati di Violenza alle Donne e Femminicidi.

Invero,l'articolo 6 del DDL approvato prevede solo iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adegua ta e omogenea formazione degli Operatori che,a diverso titolo,entrano in contatto con le donne vittime di violenza,senza alcuna migliore indicazione della loro specializza zione o funzione da svolgere in concreto.

In particolare, il comma 1 della norma prevede, in linea con gli obiettivi della citata Convenzione di Istanbul,la predisposizione, da parte dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l’assemblea dell’Osservatorio stesso, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un’adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

La disposizione fa salvo quanto già previsto dall’art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia.

L’articolo 5 della legge 69 del 2019 prevede che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi obbligatori destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati in materia di violenza di genere o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate.

La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

Si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica che è stato costituito con il D.M. 12 aprile 2022.

L’articolo 5 del citato decreto ministeriale istituisce,quindi,in seno all’Osservatorio, il Comitato tecnico-scientifico con il compito di individuare le linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio medesimo.

Il Comitato è presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata alle pari opportunità,tra soggetti di elevata e compro vata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.

Peraltro,la carenza della disposizione sulla Formazione degli Operatori va letta con riferimento all’art 18 che dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della Giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli Enti e delle Associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza su donne e violenza domestica ma senza alcun riferimento alle Vittime per le attività di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle stesse..

Il Ministro della Giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità devono, inoltre,provvedere all'emanazione di linee guida per disciplinare l'attività di tali Enti ed Associazioni,senza nulla aggiungere all’organizzazione dei servizi prestati ed ala qualità degli Operatori preposti all’Assistenza delle Vittime.

L’emanazione del decreto si ricollega a quanto stabilito dagli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater del codice di procedura penale, espressa mente richiamati dalla disposizione in commento.

Ai sensi dell’art. 165, quinto comma, c.p., la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per taluni delitti, specificamente individuati dalla norma.

Si tratta, in particolare:

del tentato omicidio (art. 575 c.p.) e dei delitti, consumati o tentati, di:

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.),

lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);

violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)

violenza sessuale aggravata (609-ter CP)

atti sessuali con minorenne (art.600-quater c.p.);

corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Si ricorda, peraltro, che il medesimo quinto comma dell’art. 165 c.p. è oggetto di modifica da parte dell’art. 15 del provvedimento in esame che prevede che per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessario il superamento del percorso di recupero con esito favorevole e non la mera partecipazione al medesimo.

Infine resta intonsa la questione dell’ entità degli indennizzi alle Vittime che devono considerarsi del tutto inadeguati alla gravità degli accadimenti..

In effetti l'articolo 16 modifica unicamente la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti,di cui all'articolo 13 della legge n.122 del 2016, laddove prevede che, ai fini dell’indennizzo, la domanda di indennizzo sia presentata dall’interessato o dagli aventi diritto, e, a pena di inammissi bilità, debba essere corredata da alcuni atti e documenti e la norma in esame si limita ad eliminare dall’elenco dei documenti richiesti a corredo della domanda per l’otteni mento dell’indennizzo la documentazione attestante l’infruttuoso esperimento dell’azio ne esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’autore del reato quando quest’ultimo abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte di un’unione civile, anche se l’unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Viene aumentato anche il termine per la proposizione della domanda medesima da 60 a 120 giorni, decorrenti dalla decisione che ha definito il giudizio perché ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale per gli altri reati diversi dall’omicidio.

L’indennizzo è,quindi,previsto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei delitti di omicidio,violenza sessuale, lesione personale gravissima e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso,casi nei quali l’indenniz zo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Gli importi attualmente erogabili sono determinati dal decreto del Ministero dell’interno del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.

Infine,l’ articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale,ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'im porto integrale che le spetterà in via definitiva.

La somma è corrisposta su richiesta alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi

Come emerge dal dettato normativo non vi è alcuna modifica per l’adeguamento degli indennizzi e tanto meno per una provvisionale adeguata alla gravità del reato.

In tutti i casi,il requisito di partenza è che chi ha commesso i crimini si assuma la responsabilità delle proprie azioni e ne affronti le conseguenze, anche rispondendo onestamente a una persona danneggiata che gli chiede semplicemente la ragione di quanto accaduto……

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