La nuova disciplina dell'autotutela tributaria.

Con la circolare n. 21 del 7 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per gli uffici finanziari territoriali, in materia di autotutela tributaria, necessarie a seguito dell'entrata in vigore degli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente.

Lunedi 11 Novembre 2024

Brevemente ricordiamo che l’autotutela è una procedura che può essere attivata su richiesta:

  • dell’Amministrazione finanziaria, a cura dell’organo che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio;

  • del contribuente destinatario dell’atto illegittimo;

  • dalla Direzione Regionale da cui dipende l’Ufficio che ha emesso l’atto in caso di inerzia di quest’ultimo o se l’importo dell’atto è superiore a 516.456,90 euro;

  • dal Garante del Contribuente il quale, autonomamente o su istanza del contribuente, può invitare l’Amministrazione finanziaria ad attivare tale procedura.

L'art. 10-quater, rubricato Esercizio del potere di autotutela obbligatorio, dispone, al primo comma che l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi nei casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione, vale a dire:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto dell'imposta;

f) mancata considerazione di pagamentidi imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Rientra nella nozione di atto di imposizione, qualunque atto attraverso il quale l'amministrazione finanziaria eserciti il proprio potere autoritativo con effetti di natura patrimoniale, pregiudizievoli nei confronti del contribuente. Al di fuori delle ipotesi di autotutela obbligatoria, l'amministrazione finanziaria detiene un potere di autotutela facoltativa, esercitabile anche senza la richiesta del contribuente, riguardante gli errori e le irregolarità dell'atto impositivo che non rientrano tra i vizi tassativi previsti dalla procedura obbligatoria ma che possono portare ad una revisione dell'atto, in ossequio ai principi della correttezza e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Secondo quanto prevede la circolare, l'autotutela facoltativa può esercitarsi anche per atti divenuti definitivi, senza limiti temporali stringenti. Proprio perchè non vincolante, la mancata risposta ad una eventuale richiesta di autotutela facoltativa, non è impugnabile dal contribuente.

L' istanza va presentata all' ufficio che ha emesso l'atto che si vuole contestare, accompagnata da tutti i documenti volti a dimostrare la sussistenza del vizio rilevato.

Nello specifico:

  • i dati indentificativi del contribuente (o dell’eventuale rappresentante);

  • i dati di contatto, il domicilio digitale o, in assenza di questo, il domicilio fiscale risultante dall’anagrafe tributaria;

  • gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento;

  • la descrizione dettagliata della fattispecie;

  • i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto per le quali si chiede l’annullamento;

  • la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato.

L' amministrazione è tenuta a fornire una risposta entro 90 giorni dall'inoltro dell' istanza. In caso di mancata risposta, il contribuente sarà tenuto a sollecitare formalmente attraverso apposita comunicazione scritta.

Poiché la richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso giudiziale, il contribuente dovrà, eventualmente, attivare entrambe le procedure per ovviare al pericolo di scadenze a suo sfavore. Sia per l' autotutela obbligatoria che per quella facoltativa, l'ufficio può sospendere l'esecuzione dell'atto contestato, per evitare conseguenze dannose al contribuente per l'ipotesi di atti che appaiano infondati o illegittimi; tuttavia, tale sospensione, non influisce sui termini processuali e, pertanto, l'atto continua ad essere valido fino ad un eventuale annullamento, totale o parziale. In ogni caso, il provvedimento conclusivo dell’istruttoria in autotutela deve essere notificato al contribuente che, per l'autotutela parziale, riceverà un provvedimento motivato indicante le ragioni del parziale accoglimento o diniego, mentre per l'autotutela totale l’ufficio sarà tenuto a fornire una motivazione puntuale sugli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all’annullamento dell’atto.



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