Notifica pec: obblighi e adempimenti del titolare di casella di posta elettronica certificata

Mercoledi 10 Gennaio 2018

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 54141/2017 torna a pronunciarsi in un caso di mancata ricezione dell'avviso dell'udienza camerale da parte del difensore la cui casella di posta elettronica certificata risultava “piena”.

Il caso: il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa dal g.i.p. di convalida del sequestro preventivo, operato in via d'urgenza della p.g., su una porzione di circa 50 mq. di area demaniale marittima lastricata con gettata di calcestruzzo e ciottoli/sassi asportati dall'arenile limitrofo, antistante l'hotel di proprietà della s.r.l. M., di cui la G. (moglie del M.) è legale rappresentante, il tutto ricadente all'interno di area soggetta a vincolo paesaggistico.

Avverso il suddetto provvedimento propongono ricorso per cassazione i due indagati, che lamentano la violazione dell'art. 324 c.p.p. Comma 6: al loro difensore, in proprio e quale loro domiciliatario, non era mai pervenuto l'avviso di fissazione camerale, celebrata avanti al tribunale, e pertanto per i ricorrenti si integra una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 c.p.p. comma 1, lett. c), la quale travolge il provvedimento in esame.

La Corte di Cassazione, espletati gli opportuni accertamenti, dichiara inammissibile il ricorso ed osserva quanto segue:

  • risulta che le tre notifiche al legale (in proprio e quale difensore di fiducia dei due indagati) dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale avanti al tribunale effettuate tutte tramite posta elettronica certificata (d'ora in poi PEC) all'indirizzo del difensore furono trasmesse con esito "mancata ricezione";

  • da successivi accertamenti sugli avvisi estrapolati dal sistema delle notifiche telematiche è emerso che la "mancata ricezione", in tutti e tre i casi, è da individuarsi nella "casella piena" del destinatario, che ciò ha comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema;

  • il D.M. n. 44/2011 art. 20 (recante il "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) disciplina i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica;

  •  il "soggetto abilitato esterno" - ossia, nel caso di specie, il difensore della parte privata - ai sensi del D.M. n. 44/2011 art. 2 comma 1 è tenuto:

    a) a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati"

    b) a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;

    c) a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'art. 34;

    d) a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione; nel caso di specie,la mancata consegna è imputabile al destinatario che, venendo meno agli obblighi imposti dal D.M., non si è dotato dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza;

  • pertanto, quando la trasmissione via PEC non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario, trova applicazione il D.L. n. 179/2012 art.16 comma 6, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".

    La Suprema Corte, quindi, enuncia il seguente principio di diritto: "Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179/2012 art.16 comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44/2011 art.20, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza".

Allegato:

Cass. penale Sez. III Sentenza n. 54141 del 01/12/2017

Creazione della relata di notifica via pec

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