Notifica non andata a buon fine: gli adempimenti successivi

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, è tenuto a riattivare il processo notificatorio con immediatezza e tempestività.

Lunedi 24 Novembre 2025

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30566 del 20 novembre 2025.

Il caso: L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente Mevia l’avviso di accertamento attinente all’IRPEF per l’anno 2005, contestando la mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata mediante la cessione di un terreno edificatorio. richiedendo il versamento della maggiore imposta, ai sensi dell’art. 67, comma primo, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986.

Fallito il procedimento di accertamento con adesione, Mevia impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, evidenziando che il terreno compravenduto ricadeva nel piano di lottizzazione comunale e che, pertanto, andava applicata la lett. a) del cit. comma primo dell’art. 67.

La CTP accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione dei giudici di prossimità.

L'AdE ricorreva in Cassazione, che fissava l’adunanza camerale per il 7 novembre 2025.

In data 28 ottobre 2025 l’Ufficio depositava istanza di autorizzazione alla rinotifica del ricorso per cassazione, atteso che sia la notifica all’indirizzo pec del difensore, come risultante dalla sentenza di appello, sia quella all’indirizzo di residenza della contribuente, non erano andate a buon fine.

La Suprema Corte, nell'esaminare preliminarmenre l'istanza di rinnovazione della notifica, osserva che:

a) dagli atti emerge che l’Agenzia notificava il 3 ottobre 2024, il ricorso a mezzo mail all’indirizzo pec del difensore della contribuente in secondo grado: la notifica non andava a buon fine, a causa del seguente errore: 5.1.1 - Infocert s.p.a. - indirizzo non valido; il giorno seguente la ricorrente notificava il ricorso a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza della contribuente, risultante dal certificato anagrafico: anche tale tentativo di notifica non aveva successo, in quanto la destinataria risultava sconosciuta/irreperibile al detto indirizzo;

b) per costante orientamento di legittimità, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

c) è inoltre escluso che possano costituire circostanze idonee a consentire il superamento del detto limite temporale il deposito di una istanza per ottenere la riapertura dei termini, trattandosi di una scelta di parte che non esclude la necessità di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio;

d) nel caso in esame, risulta non tempestiva la ripresa del procedimento notificatorio, avendo l’Agenzia unicamente chiesto, in vista dell’adunanza camerale del 7 novembre 2025, la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Decisione: l'istanza di rinnovazione non può essere accolta e di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

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