La notifica al litisconsorte pretermesso tra nullità ed integrazione del contraddittorio

Avv. Massimiliano Aita.

Il giudice di merito che rilevi la nullità della citazione e ordini la sua rinnovazione, una volta verificata la nullità di quest'ultimo incombente non potrà in alcun modo assegnare un ulteriore termine per integrare il contraddittorio.

Giovedi 30 Aprile 2026

In caso di notifica nulla al litisconsorte pretermesso, il Giudice deve comunque ordinare l'integrazione del contraddittorio?

I FATTI DI CAUSA

In un procedimento per azione revocatoria ordinaria, parte attrice notifica l'atto di citazione introduttivo senza rispettare il termine di comparizione di cui all'art. 163 bis cpc. Si costituisce solo uno dei due convenuti ed eccepisce appunto il mancato rispetto del termine a comparire nei propri confronti.

Il Giudice dichiara "la nullità della citazione" ed ordina la rinnovazione della notifica solo nei confronti del convenuto ritualmente costituito.

Nel depositare la comparsa di costituzione nel merito, lo stesso convenuto rileva nuovamente il difetto di notifica al litisconsorte.

Il nuovo Giudice assegnato alla trattazione della causa, dichiara la nullità della citazione originaria anche nei confronti del litisconsorte e ne ordina la rinnovazione.

La rinnovazione viene eseguita mediante rinotifica dell'atto di citazione originario e del verbale di udienza con la quale era stata dichiarata la nullità nei confronti del litisconsorte; verbale che conteneva la precisazione in merito alla circostanza che la nuova udienza all'uopo fissata doveva considerarsi "nuova prima udienza di comparizione".

Anche a questa udienza il litisconsorte non si costituiva ed il convenuto eccepiva la nulità della rinnovazione irritualmente, a suo dire, eseguita.

Quale la decisione del Giudice?

DIRITTO

Come noto, il giudizio per revocatoria ordinaria è un procedimento nel quale opera la regola del litisconsorzio necessario: acquirente e venditore devono - entrambi - essere ritualmente evocati in giudizio.

Ne discende che la notifica dell'atto introduttivo deve rispettare i requisiti dell'art. 164 c.p.c. nei confronti tanto dell'uno quanto dell'altro convenuto.

Ulteriore conseguenza è che pure il convenuto ritualmente evocato in giudizio ha interesse ha sollevare l'eccezione di nullità della notifica; facoltà quest'ultima, ordinariamente riservata, appunto a chi ne ha interesse.

La mancata evocazione di uno dei litisconsorti comporterebbe che la sentenza resa all'esito del relativo giudizio sia inutiliter data.

Cosa accade tuttavia in caso di nullità della citazione? E quali sono gli effetti della nullità della rinnovazione della notifica? E soprattutto quando ricorre l'ipotesi di nullità della rinnovazione?

La soluzione al quesito posto non può che muovere dal dato testuale di cui agli articoli 164 e 291 c.p.c.

Il comma secondo dell'art. 164 cpc stabilisce che: "..Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307 comma terzo c.p.c...".

Il terzo comma del medesimo art. 164 c.p.c. prevede che: "...La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini...".

Il primo comma dell'art. 164 c.p.c. dispone che la citazione è nulla se non è osservato il termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Nulla quaestio dunque sul fatto che il rilievo della nullità della citazione importi l'onere per il giudice di ordinarne la rinnovazione.

Il questio tuttavia diventa il seguente: la nullità va dichiarata solo nei confronti del convenuto che si costituisce all'esclusivo fine di di eccepire il mancato rispetto del termine a comparire?

La risposta sembrerebbe dover essere negativa sulla scorta proprio del tenore letterale dell'art. 164 c.p.c. e anche in forza di una risalente pronuncia della Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n. 17408 resa dalla Sezione III^ il 12.10.2022 ha chiarito che: "...Se il giudice omette di ordinare l'integrazione o la rinnovazione d'una citazione nulla per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa (art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), nonostante l'eccezione in tal senso sollevata dal convenuto, diventa onere dell'attore stesso invocare dal giudice la fissazione del termine per sanare la nullità. Ove ciò non faccia, e la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma dovrà definire il processo con una pronuncia in rito che accerti il vizio della citazione introduttiva...".

E' vero che la pronuncia della Suprema Corte attiene alla editio actionis e non alla vocatio in ius ma il principio appare suscettibile di essere traslato ed applicato ad ogni ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio - anche e soprattutto alla luce del dovere di lealtà e collaborazione posto dall'art. 88 c.p.c.

Per quanto poi attiene specificamente all'art. 291 c.p.c., la norma codicistica stabilisce che : "...Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione imedisce ogni decadenza..."

Il tema disciplinato dall'art. 291 è diverso da quello regolato dall'art. 164: quest'ultima norma regolamenta la nullità della citazione; l'art. 291 concerne la nullità della notifica.

Si tratta dunque di comprendere come vada effettuata la rinnovazione della notifica della citazione.

Negli anni l'orientamento della Suprema Corte sul punto è divenuto granitico.

A partire da Cassazione 2188 del 2019 sino a giungere alla recente Cassazione 10778 del 2025, il refrain si è ripetuto inalterato: ai fini della validità della notifica non è sufficiente notificare l'atto di citazione originario corredato dal provvedimento del giudice che dispone la rinnovazione.

Anche qui la Suprema Corte muove da un data testuale ossia dal tenore inequivoco del secondo comma dell'art. 164 c.p.c. che impone l'obbligo di "rinnovare la citazione".

Rinnovare la citazione, secondo la pronuncia resa dalla Sezione III^ della Suprema Corte n. 30722 del 06.11.2023, richiede: "... il compimento di attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto – forma prescritti dall’art. 163 del codice di rito...".

Ed infatti, il convenuto non ancora assistito da difensore ha diritto a sentirsi indicare chiaramente qual è la nuova udienza di comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente - pena le decadenze ivi previste (Cassazione civile, sezione III^, sentenza n. 28810 del 06.11.2019).

Quest'ultima pronuncia, ad onor del vero, perviene ad una conclusione paradossale rispetto alle premesse - posto che sembra affermare che laddove il provvedimento del giudice indichi la nuova udienza come nuova prima udienza di comparizione la nullità andrebbe esclusa.

Il che, in realtà, era quanto accaduto nel caso sottoposto alla Suprema Corte.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la precisazione della Cassazione è una sorta di riflesso pavloviano perchè è in re ipsa che l'ordinanza che dispone la rinnovazione della notifica fissi la data di una nuova prima udienza di comparizione ed il fatto di esplicitarlo o meno nel testo dell'ordinanza appare inconferente rispetto al destinatario della notifica.

E dunque, sono altri i parametri da scandagliare per comprendere se il procedimento notificatorio sia stato ritualmente eseguito.

In particolare, l'attenzione va posta sulla circostanza rappresentata dalla presenza o meno del difensore della parte nei cui confronti la notifica viene rinnovata.

Nel primo caso, infatti, si reputa che il legale sia in grado di comprendere perfettamente per un verso la portata dell'ordine di rinnovazione del giudice e per altro verso gli incombenti cui il proprio assistito è tenuto in previsione della nuova prima udienza (così Cassazione civile, sezione III^, ordinanza n. 32191 del 02.11.2022).

Una volta chiarito che la rinnovazione della notifica deve eseguirsi, se il destinatario non è assistito da difensore, mediante il compimento di un'attività corrispondente a quella originaria omessa e dunque mediante la notifica di un nuovo atto di citazione che contenga le indicazioni di cui all'art. 164 c.p.c., dobbiamo chiederci quali siano gli effetti dell'attività irritualmente eseguita.

Ad avviso di chi scrive devono scrutinarsi separatamente due ipotesi:

a) la nullità non è mai stata rilevata nè in primo grado nè in appello;

b) la nullità è stata rilevata in primo grado o in appello.

Ora, Cassazione 30722 del 2023 - nell'ambito di un caso concreto in cui la nullità, pur ritualmente eccepita, mai era stata rilevata dal giudice - ha disposto l'annullamento della pronuncia d'appello ed il rinvio direttamente al giudice di primo grado.

A diversa soluzione è pervenuta la Sezione tributaria nella sentenza n. 19218 del 17 luglio 2019 affermando il principio per cui: "...se la nullità della notificazione in rinnovazione è rilevata e dichiarata, non può disporsi un’ulteriore rinnovazione, essendo esclusa a norma dell’art. 162 c.p.c., comma 1, in quanto, quando la nullità sia stata dichiarata una prima volta e il giudice abbia ordinato la rinnovazione, la natura perentoria del termine non consente che, per il compimento della medesima attività, cioè per il compimento di una notificazione valida (Cass. civ.,31 luglio 2018, n. 20255; 20 gennaio 2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n. 14042), possa essere assegnato un nuovo termine, tenuto conto del fatto che l’art. 153 c.p.c., vieta la proroga dei termini perentori, nemmeno sull’accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 di questa
norma...".

Nel medesimo senso e con specifico riferimento all'ipotesi di litisconsorzio necessario riveniamo l'ordinanza della Seconda Sezione della Suprema Corte n. 28080 del 05.10.2023 - secondo la quale: "... Il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l’effetto che la sua inosservanza non solo non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l’estinzione del processo, provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331, comma 2, cod. proc.civ....".

Ecco dunque che può affermarsi che il giudice di merito che rilevi la nullità della citazione e ordini la sua rinnovazione, una volta verificata la nullità di quest'ultimo incombente non potrà in alcun modo assegnare un ulteriore termine per integrare il contraddittorio.

CONCLUSIONI

Il tema della nullità dell'atto introduttivo, della sua rinnovazione e delle conseguenze di eventuali nullità di quest'ultimo incombente è, ad oggi, molto dibattutto in giurisprudenza.

Alcuni caposaldi possono tuttavia fissarsi:

  1. la rinnovazione della notifica deve essere eseguita svolgendo un'attività corrispondente a quella omessa;
  2. la nullità del procedimento di rinnovazione comporta conseguenze diverse a seconda che sia stata o non sia stata rilevata dal giudice di merito.

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