La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4703 del 2 marzo 2026 ha ribadito che la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.
| Lunedi 16 Marzo 2026 |
Il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l’opposizione ad avviso di addebito a seguito di verbale ispettivo, proposta da Mevia, per il mancato pagamento della somma di € 154.191,97, a titolo di contributi omessi IVS per operai a tempo determinato e somme aggiuntive per gli anni dal 2009 al 2012; per il Tribunale l'opposizione era inammissibile in quanto era stata tardiva rispetto alla data di notifica dell’avviso di addebito. La Corte d'Appello rigettava il gravame
Mevia ricorre in Cassazione lamentando che:
l’avviso di addebito era stato inviato da un indirizzo PEC non risultante dagli elenchi ufficiali,
la Corte distrettuale erroneamente non si era pronunciata sull’eccezione e aveva ritenuto inammissibile l’opposizione per tardività dell’impugnazione rispetto alla ricezione della predetta PEC che, invece, non risultava inserita in pubblici registri.
La Corte, nel ritenere infondata la censura, rileva che:
la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
peraltro, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ;
nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro