In tema di contribuzione previdenziale alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i compensi percepiti dagli arbitri di calcio a titolo di cessione del diritto di immagine non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale, in quanto non costituiscono reddito derivante dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR.
| Sabato 14 Marzo 2026 |
Un arbitro di calcio di Serie A e B, iscritto alla Gestione Separata INPS quale collaboratore coordinato e continuativo della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), aveva stipulato con quest'ultima due distinti contratti: uno per lo svolgimento dell'attività arbitrale vera e propria e uno per la cessione del diritto di immagine.
Per l'anno 2016, l'arbitro aveva regolarmente assoggettato a contribuzione previdenziale i compensi percepiti per l'attività arbitrale, ma non quelli percepiti per la cessione del diritto di immagine, ritenendoli esenti da contribuzione sulla base delle istruzioni fornite dall'INPS con nota del 14/12/2006, con la quale l'Istituto aveva risposto ad un interpello della FIGC affermando che: "devono considerarsi esclusi dall'obbligo contributivo i compensi corrisposti ad arbitri e assistenti arbitrali per la cessione del diritto d'immagine, posto che tali compensi non riguardano l'attività lavorativa arbitrale bensì un diritto personale che il soggetto sceglie di cedere dietro compenso".
In data 05/12/2022, l'INPS avanzava richiesta di pagamento dei contributi previdenziali a seguito di verifiche su reddito da lavoro autonomo dichiarato per l'annualità 2016, calcolando i contributi anche sui compensi percepiti per la cessione del diritto di immagine.
In data 12/12/2022, il ricorrente contestava con ricorso amministrativo la fondatezza della pretesa creditoria e ne chiedeva l'annullamento, senza ricevere riscontro da parte dell'INPS.
In data 12/01/2024, all'arbitro veniva notificato avviso di addebito n. 37120230015647665000 emesso dall'INPS sede di Castellammare di Stabia per il presunto omesso versamento di contributi previdenziali per l'annualità 2016.
L'arbitro proponeva quindi opposizione giudiziale davanti al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito e la declaratoria di non debenza della contribuzione richiesta.
L'INPS resisteva in giudizio, contestando nel merito la domanda avversa e sostenendo che l'avviso di addebito aveva ad oggetto la contribuzione dovuta dal ricorrente per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, specificando che la Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico a cui devono necessariamente iscriversi tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti privi di una specifica Cassa di previdenza.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2374/2025 pubblicata il 02/12/2025, ha accolto l'opposizione, annullando l'avviso di addebito e dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta dall'INPS.
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Riferimenti normativi:
Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (Gestione Separata INPS)
Art. 53, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (Redditi di lavoro autonomo)
Art. 54, comma 1-quater, D.P.R. n. 917/1986 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo - cessione elementi immateriali)
Art. 10 cod. civ. (Diritti della personalità)
Art. 2579 cod. civ. (Diritto all'immagine)
Artt. 96 e 97, legge n. 633/1941 (Diritto d'autore)
Art. 43, comma 3, legge n. 289/2002 (Lavoratori dello spettacolo - norma eccezionale)