Si segnala una del 1 giugno 2016 resa dal Tribunale di Caltanisetta, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dalla mancata attestazione di conformità da parte del difensore.
Martedi 12 Luglio 2016 |
Il caso: un creditore ottiene dal Tribunale di Caltanissetta un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società debitrice; il ricorso e il decreto vengono notificati alla società debitrice, che non provvede al pagamento nei termini di legge, e il creditore promuove una procedura esecutiva mobiliare per il recupero del credito.
La società debitrice propone un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., eccependo che il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo non era stato notificato con la necessaria attestazione di conformità.
Il Giudice dell'Esecuzione, accogliendo la censura dell'opponente, dispone la sospensione della procedura esecutiva mobiliare; avverso tale provvedimento propone reclamo il creditore, ritenendo non corretta la decisione del G.E. per i seguenti motivi:
a) l'attestazione di conformità non era necessaria nel caso di specie in quanto il decreto ingiuntivo era stato rilasciato dalla Cancelleria munito di formula esecutiva;
b) in ogni caso il vizio prospettato si sostanzia in un vizio formale dell'atto che, quindi, doveva essere fatto valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo;
Inoltre, in risposta alle ulteriori censure sollevate dalla debitrice, il creditore reclamante osserva che:
nessuna valenza possono avere in sede esecutiva le questioni riguardanti la sussistenza o meno del credito azionato, dovendo le dette questioni essere sottoposte al vaglio del giudice competente per l’opposizione al decreto ingiuntivo;
il deposito degli atti indicati all’art. 543 c.p.c. al momento dell’iscrizione al ruolo privi dell’attestazione di conformità non può comportare, come asserito dalla controparte, la declaratoria d’inefficacia del pignoramento.
Il Tribunale, in accoglimento del reclamo, nel revocare il provvedimento emesso dal G.E., rileva quanto segue:
- correttamente il reclamante ha evidenziato che la mancata attestazione di conformità sull'atto notificato non è un vizio che comporti la inesistenza del titolo, ma è un difetto formale dell'atto notificato, di cui peraltro non si è contestata la effettiva conformità all'originale;
- il suddetto vizio formale non incide sul diritto del creditore di agire in via esecutiva, e, pertanto, in applicazione del principio in base al quale i vizi formali del titolo esecutivo e del precetto debbono essere fatti valere nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c entro venti gg. dalla notifica degli stessi, il G.E. avrebbe dovuto eccepire la tardività della opposizione;
- quanto poi alle conseguenze della mancata attestazione di conformità degli atti depositati telematicamente, per il Collegio tale mancanza non determina l'inefficacia del pignoramento in quanto:
a) il procedimento esecutivo è incardinato in virtù di un titolo esecutivo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge;
b) l’art. 22, comma 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che: “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
c) quindi, se non vi è un’effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore, l’assenza dell’attestazione di conformità rappresenta un mero vizio formale dell’atto depositato; la declaratoria d’inefficacia, peraltro, sarebbe una conseguenza eccessiva e contraria ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sottesi al processo, in considerazione del fatto che tale carenza non pregiudica alcun interesse del debitore;
d) la suddetta omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.