La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato "pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato "p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana.
| Giovedi 6 Novembre 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29048 del 3 novembre 2025.
Il caso: Tizio proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento recante somme dovute a titolo di Irpef, addizionali e sanzioni relative all’anno 2010, notificata dall’agente della riscossione a mezzo pec in data 28/6/2016.
Nel contraddittorio con l’agente della riscossione e con l’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso in quanto l’istanza di rateazione presentata dal contribuente prima della proposizione del ricorso avrebbe comportato l’acquiescenza rispetto ai vizi della cartella; su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. territoriale, in riforma dell’appello, accoglieva il ricorso per difetto di sottoscrizione digitale della cartella di pagamento.
L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata: a) per aver annullato la cartella di pagamento nonostante che il contribuente non avesse mai, nel corso del processo, disconosciuto la conformità della copia digitalizzata della cartella di pagamento all’originale cartaceo; b) per non aver applicato alla notifica a mezzo pec della cartella di pagamento la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c.
La Suprema Corte, nel ritenere fondate le censure, richiama i seguenti principi:
deve essere privilegiata un’interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l’incidenza sul processo delle difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali, se queste difformità non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli;
pertanto la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" deve ritenersi valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario;
di conseguenza la notificazione della cartella di pagamento tramite pec dà, comunque, la garanzia della provenienza del documento dal soggetto inviante (agente della riscossione), documento informatico che, in assenza di formale disconoscimento della conformità di esso all’originale formato analogicamente nel rispetto della normativa tecnica (art. 22 del d.lgs. n. 82 del 2005, vigente ratione temporis), ha la stessa efficacia probatoria dell’originale analogico;
inoltre la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale: pertanto, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", si ritiene applicabile l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.