Notifica dell'appello in forma telematica e modalità di deposito della relativa prova.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28207 del 4 novembre 2024 si pronuncia in merito alla impocedibilità o meno dell'appello qualora siano state depositate le copie analogiche di documenti nativi digitali munite di attestazione di conformità in luogo degli originali informatici.

Giovedi 7 Novembre 2024

Il caso: La Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello principale di Tizio + altri in quanto dall’esame degli atti non risultava la tempestiva prova della notifica dell’appello alle controparti e, con essa, la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti.

Gli appellanti infatti avevano depositato copia su sopporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti del deposito dell’originale telematico.

Gli appellanti soccombenti ricorrono in Cassazione,

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, rileva quanto segue:

a) La Corte d’appello ha accertato che il difensore degli appellanti principali, che aveva notificato l’atto d’appello in forma telematica, si è costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali (della citazione, della relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti;

b) solo con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti ha provveduto al deposito della relazione di notifica dell'appello corredata dalle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale: per il giudice d'appello, nel caso di costituzione telematica dell'appellante la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d'appello deve essere fornita, entro l'udienza di cui all’art. 350 c.p.c., unicamente con modalità telematiche;

c) il rigore formale della Corte d’appello non può essere condiviso: l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l'appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l'avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994

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