Non deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in caso di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada ossia la causazione di un sinistro stradale.
Giovedi 19 Dicembre 2024 |
Tale principio è stato espresso dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44976 del 9 dicembre 2024.
Il caso: la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri riduceva la pena inflitta a Tizio a mesi sei di arresto ed euro 1.800 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S.
Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, dolendosi della erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada, avuto riguardo all'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada (causazione di un sinistro stradale), poiché mai contestata.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato:
a) l'intervenuta esclusione dell'aggravante citata non consente di applicare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, prevista dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, come erroneamente disposto nella sentenza impugnata;
b) all'accertamento del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come nel caso di specie, può conseguire solo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ovvero il raddoppio della durata della sanzione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Da quanto premesso la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, mentre rigetta nel resto il ricorso.