Natura decisoria del decreto di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

Con la sentenza n. 17668 del 29 aprile 2019 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si pronuncia in merito al diritto del difensore di percepire il compenso liquidatogli dal giudice anche in caso di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Martedi 7 Maggio 2019

Il caso: G.M.L. nella sua qualità di difensore di un imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di Pace, con il quale questi aveva revocato l'ammissione al beneficio e il decreto di liquidazione degli onorari, in favore del difensore, su richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Per il ricorrente, il giudice non può revocare il decreto di liquidazione, posto che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale; inoltre la disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2002 non contempla il potere di autotutela.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, precisa sul punto quanto segue:

a) preliminarmente, osserva la Corte, la parte ha proceduto legittimamente, atteso che in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di revoca dell'ammissione al beneficio disposta su richiesta dall'amministrazione finanziaria, l'interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell'art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge;

b) il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione;

c) il Giudice di Pace ha erroneamente applicato l'art.114 Dpr 115/2012 riconoscendo che la revoca dell'ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato determini altresì, in ragione dell'efficacia retroattiva di tale provvedimento, la caducazione del decreto con il quale, all'esito della richiesta di liquidazione compensi ai sensi dell'art.82 TU spese di giustizia, al difensore dell'imputato ammesso al beneficio, sono state riconosciute e liquidate le spettanze professionali;

d) la liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione;

e) la revoca del patrocinio, invero, consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione; ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile, questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica;

f) il decreto che accoglie la richiesta di liquidazione del compenso del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha pertanto natura decisoria e giurisdizionale e non risulta suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale;

g) in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non può ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela;

Conclusivamente viene affermato il seguente principio di diritto: “Alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett.d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art.82 Dpr 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato.”

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