Natura e caratteristiche del contratto atipico di vitalizio alimentare

Nel contratto atipico di "vitalizio alimentare" le prestazioni a favore del vitaliziato possono essere eseguite, in difetto di diversa pattuizione, unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1080 del 20/01/2020.

Mercoledi 22 Gennaio 2020

Il caso: La sig.ra F.R. con contratto atipico di vitalizio alimentare cedeva la nuda proprietà della sua casa di abitazione alla nipote M.M. figlia della sua figlia M.F., in cambio del mantenimento e dell'assistenza, vita natural durante, da parte di detta nipote.

Successivamente F.R. Conveniva la nipote avanti al tribunale chiedendo dichiararsi la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della convenuta all'obbligo dì prestarle l'assistenza promessa; nelle more l'attrice decedeva e il processo veniva riassunto dagli altri due figli di F.R.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea, mente la Corte d'Appello, in accoglimento della impugnazione di M.M., rigettava la domanda ritenendo che:

  • la accertata sostituzione di M.F. alla figlia M.M., (che a quel che è emerso, all'epoca era impegnata nella prestazione di lavoro subordinato a favore di terzi) non costituiva inadempimento, anche perché il contenuto per così dire affettivo della prestazione era comunque sorretto nella specie da un medesimo afflato, posti rapporti di madre e figlia intercorrenti tra la defunta, F.R e la figlia, M.F.;

  • peraltro, doveva gravare sul vitaliziato l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti di inadempimento imputabili al vitaliziante, prova che nella fattispecie non era stata raggiunta.

    Gli attori soccombenti ricorrono in Cassazione, che, nell'accogliere il terzo e il qunto motivo di impugnazione, in merito al contratto atipico di vitalizio chiarisce quanto segue:

    a) in materia di contratto atipico di vitalizio, vige il principio dell'infungibilità del vitaliziante, derivante dalla natura di contratto intuitu personae; il contratto atipico di "vitalizio alimentare" infatti si differenzia da quello di rendita vitalizia di cui all'art. 1872 cod. civ. anche per la natura accentuatamente spirituale delle prestazioni a favore del vitaliziato, le quali, proprio per tale ragione, sono eseguibili unicamente da un vitalizìante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali;

    b) la sentenza gravata, peraltro, non contiene alcun accertamento in ordine all'esistenza di una previsione contrattuale concernente la fungibilità della persona del beneficiante, cosicché nel caso in esame non si può nemmeno utilmente invocarsi il principio che la naturale infungibilità della persona del vitaliziante può essere convenzionalmente derogata;

    c) in punto di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio consolidato che che, ove il beneficiario di prestazioni assistenziali, costituenti il corrispettivo della cessione di un immobile, agisca per la risoluzione contrattuale, egli deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Allegato:

Pagina generata in 0.079 secondi