NASpI e risoluzione consensuale: l'accordo con incentivo all'esodo non è sufficiente

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6988 del 24 marzo 2026.
Avv. Andrea Iaretti.

Premessa

L'Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6988 del 24 marzo 2026 stabilisce che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, conclusa in sede sindacale con riconoscimento di un incentivo all'esodo, non dà diritto alla NASpI quando non si inserisce nella procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo prevista dall'art. 7 della L. n. 604/1966. Le ipotesi di accesso alla NASpI in caso di risoluzione consensuale sono tassative e non estendibili per via analogica, indipendentemente dalla sostanza economica dell'accordo o dal contesto aziendale in cui esso matura.

Lunedi 18 Maggio 2026

La vicenda

Tizia, dipendente di Alfa S.p.A., cessava il rapporto di lavoro il 31 marzo 2018 a seguito di accordo di risoluzione consensuale stipulato in sede sindacale il 14 dicembre 2017. L'accordo — qualificato come transazione ex art. 1965 c.c. — prevedeva un incentivo all'esodo e il riferimento all'indennità di mancato preavviso, ed era concluso in sede protetta ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. Tizia percepiva la NASpI da aprile ad agosto 2018, per circa 4.000 euro. L'INPS agiva in ripetizione, ritenendo insussistenti i presupposti di legge.

Il Tribunale rigettava la domanda dell'INPS. La Corte d'Appello confermava, applicando in via analogica l'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015 sul presupposto che alla base dell'accordo vi fosse una scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale. L'INPS ricorreva per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015, dell'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 e dell'art. 12, comma 2, Preleggi.

Il quadro normativo

Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015

La NASpI spetta, in caso di cessazione non riconducibile a licenziamento, solo nelle ipotesi tassativamente previste: dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966. Ogni altra ipotesi è esclusa.

Art. 7, L. n. 604/1966

La procedura richiede che il datore comunichi alla DTL l'intenzione di licenziare per giustificato motivo oggettivo. Nell'ambito del tentativo di conciliazione che ne consegue, le parti possono raggiungere un accordo risolutivo: solo in questo contesto la risoluzione consensuale abilita la NASpI.

Art. 6, D.Lgs. n. 23/2015

L'offerta di conciliazione agevolata presuppone un licenziamento già intimato. Si applica ai rapporti sorti dopo il 7 marzo 2015 e disciplina la conciliazione di una lite determinata dal recesso datoriale già comunicato, non la risoluzione consensuale priva di licenziamento.

Eccezioni e controdeduzioni

L'INPS deduceva l'assenza di qualsiasi vuoto normativo: la fattispecie era già disciplinata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015 nel senso della esclusione, sicché non vi era spazio per il ricorso all'analogia. Tizia sosteneva che la matrice datoriale della cessazione — desumibile dall'incentivo all'esodo, dal richiamo al preavviso e dalla sede protetta — rendesse la fattispecie assimilabile a un licenziamento, con conseguente accesso alla NASpI per applicazione analogica dell'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

In via pregiudiziale, la Corte dichiarava inammissibile il controricorso di Tizia, depositato il 10 gennaio 2025, oltre il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 370, comma 1, c.p.c. (scaduto il 23 dicembre 2024).

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso dell'INPS, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello in diversa composizione, con delega sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte accertava, in primo luogo, che la risoluzione consensuale non era avvenuta nell'ambito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966: dal verbale sindacale non risultava alcuna comunicazione del datore alla DTL circa l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Le parti si erano limitate a dichiarare la volontà di risolvere consensualmente il rapporto, senza attivare la procedura formale richiesta.

In secondo luogo, escludeva l'applicabilità analogica dell'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015: quella norma disciplina una fattispecie strutturalmente diversa — la conciliazione successiva a un licenziamento già intimato — e non può essere estesa a una cessazione consensuale priva di recesso datoriale. Infine, ribadiva che il ricorso all'analogia ex art. 12, comma 2, Preleggi è precluso quando la materia è già regolata da una norma di rango primario, come nel caso dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015.

Principio di diritto: Cass. Sez. Lav. n. 6988/2026: La NASpI non spetta in caso di risoluzione consensuale conclusa al di fuori della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966. La presenza di un incentivo all'esodo, il richiamo all'indennità di mancato preavviso e la sede protetta ex art. 2113, comma 4, c.c. non integrano la fattispecie. L'applicazione analogica dell'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 è inammissibile in assenza di vuoto normativo.

I principi generali

Tassatività delle ipotesi di accesso alla NASpI

Le ipotesi in cui la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI sono esclusivamente quelle previste dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015. Nessuna prassi amministrativa né interpretazione estensiva può ampliarne il perimetro.

Irrilevanza della sostanza economica dell'accordo

L'incentivo all'esodo, il riferimento al preavviso e la forma transattiva ex art. 1965 c.c. non incidono sulla qualificazione giuridica della cessazione ai fini previdenziali. Rileva la procedura seguita, non il contenuto economico dell'accordo.

Irrilevanza della sede protetta ai fini previdenziali

La sede protetta ex art. 2113, comma 4, c.c. garantisce l'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni sul piano civilistico, ma non produce effetti sul diritto alla NASpI. I due piani sono autonomi e distinti.

Limiti dell'analogia in materia previdenziale

Il ricorso all'interpretazione analogica è precluso in presenza di una norma che già disciplina la fattispecie. L'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22/2015 regola compiutamente i casi di risoluzione consensuale rilevanti ai fini NASpI, escludendo qualsiasi spazio applicativo per l'art. 6, D.Lgs. n. 23/2015.

Conclusione

L'Ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 6988 del 24 marzo 2026 conferma che il diritto alla NASpI in caso di risoluzione consensuale dipende esclusivamente dalla procedura formale seguita, non dalla sostanza economica dell'accordo né dal contesto aziendale. Il lavoratore che accetta una risoluzione consensuale al di fuori della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966 perde il diritto all'indennità — e, se già percepita, è tenuto a restituirla. Prima di sottoscrivere qualsiasi accordo di cessazione, una verifica preventiva degli aspetti previdenziali è indispensabile per evitare conseguenze economiche irreversibili.

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Riferimenti normativi:

• D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22: art. 3, comma 2 (accesso NASpI)

• L. 15 luglio 1966, n. 604: art. 7 (procedura licenziamento g.m.o., mod. L. n. 92/2012)

• D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23: art. 6 (offerta di conciliazione agevolata)

• Codice Civile: art. 1965 (transazione); art. 2113, comma 4 (sedi protette)

• Preleggi: art. 12, comma 2 (interpretazione analogica)

• Codice di Procedura Civile: art. 370, comma 1 (termine controricorso)

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