Multe: i vizi della notifica devono essere eccepiti entro 20 giorni dalla notifica della cartella a pena di decadenza.

L’opposizione avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto verbali per violazioni al codice della strada con la quale l’automobilista eccepisce la mancata notifica dei suddetti verbali va proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella.

Giovedi 12 Settembre 2019

Questo è quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22094/2019, pubblicata il 4 settembre scorso.

IL CASO: la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dall’opposizione promossa da un’automobilista avverso una cartella di pagamento avente ad oggetto un verbale di contestazione di contravvenzione al Codice della Strada. Con l’opposizione, l’automobilista deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione del suddetto verbale, l'inesistenza della notificazione della cartella per mancanza del relativo potere in capo al notificatore e l'intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento della sanzione.

L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace, il quale riteneva la notifica del verbale regolarmente eseguita avendo l’ente creditore depositato la copia della relazione di notifica con il relativo avviso di ricevimento contenente il timbro per compiuta giacenza. La sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale, quale giudice di appello, sul gravame dell’automobilista il quale interponeva anche il ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha osservato che i vizi riguardanti la notifica della cartella di pagamento riferiti alla sequenza procedimentale finalizzata all’esecuzione coattiva delle pretese sanzionatoria, nei quali rientrano anche quelli relativi alla mancata notifica degli atti presupposti, devono essere proposti nel termine di cui all’articolo 617 c.p.c. e quindi entro il termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Poiché nel caso esaminato l’opposizione alla cartella di pagamento è stata proposta oltre il suddetto termine, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’automobilista affermando il seguente principio di diritto "Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoria o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse - pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione - soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.".

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