Multe: per gli illeciti commessi dal minore paga il genitore

In tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità ricade sul genitore per “culpa in vigilando”, salvo che il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Mercoledi 18 Giugno 2025

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14000/2025.

Il caso: Caio proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Lecce avverso il verbale della polizia stradale di Lecce che gli contestava, in qualità di genitore del figlio minorenne la violazione dell’art. 116 commi 15 e 17 del codice della strada, per avere consentito al proprio figlio di condurre il motociclo Honda pur essendo privo della patente di guida perché mai conseguita, e gli applicava la sanzione pecuniaria di euro 5.110,00.

Il Giudice di pace respingeva l’opposizione con sentenza che veniva confermata dal Tribunale di Lecce, il quale, nel contraddittorio della PA, rigettava l’appello di Caio sul rilievo che quest’ultimo – nella veste di soggetto tenuto alla sorveglianza del figlio minorenne, gravato, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 689 del 1981, dell’onere di provare di non avere potuto impedire il fatto – né aveva provato né, ancor prima, aveva articolato la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul figlio e di aver fatto il possibile al fine di evitare che questi commettesse l’infrazione.

Caio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare l'impugnazione, ribadisce il seguente principio:

"in tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per “culpa in vigilando” - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e, ove ricorra la fattispecie in esame, di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida".

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