La mera rinuncia ai benefici di un contratto non costituisce comportamento antieconomico

Lunedi 8 Gennaio 2018

Il sindacato sulla congruità dei costi da parte dell'Amministrazione Finanziaria non può spingersi fino a verificare l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.

Decisione: Sentenza n.21405/2017 - Cassazione Civile

Classificazione: Tributario

Massima: Se l’antieconomicità dell’operazione è fatta dipendere esclusivamente dall’avere la contribuente rinunciato ai benefici derivanti da un contratto, non essendo giuridicamente tenuta a farlo, l’inerenza dei relativi costi non può essere posta in discussione dall’ufficio solo per tale motivo.

Osservazioni.

La Cassazione ricorda che sebbene sia stato affermato il principio che non sono inerenti gli atti “manifestamente antieconomici che determinano costi sproporzionati rispetto ai ricavi dell’impresa”, il sindacato sulla congruità dei costi non può spingersi fino a verificare l’opportunità di tali costi rispetto all’oggetto dell’attività.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 11240/2001

Disposizioni rilevanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Vigente al: 25-10-2017

Art. 109 - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa (...)

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. (...)

Allegato:

Cassazione civile Sez. V Sentenza n. 21405 del 15/09/2017

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