Mediazione e spese di avvio: riformata la sentenza del TAR Lazio

Giovedi 7 Maggio 2015

Com'è noto, nel gennaio 2015 il TAR Lazio, con la sentenza n 1351, statuiva in materia di spese del procedimento di mediazione, e in particolare escludeva che gli organismi di conciliazione potessero esigere le spese di avvio del procedimento, di cui all'art. 16 comma 2 del D.M. n. 180/2010 (oltre alle spese di mediazione).

Il giudice amministrativo era giunto a tale conclusione sulla base di quanto stabilito all'art. 5 ter del D.Lgs.28/2010: “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di conciliazione”; il TAR quindi senza distinguere tra spese di avvio e spese di mediazione, dichiarava i commi 2 e 9 dell'art. 16 del D.M. 180/2010 in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

A seguito di ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Lazio, in data 21/04/2015 è intervenuta la n.1694 del Consiglio di Stato, che, disattendendo in parte la sentenza di primo grado, ne ha sospeso gli effetti, nella parte in cui aveva disposto l'annullamento dell'art. 16 commi 2 e 9 D.M. 180/2010 in tema di spese del procedimento di mediazione.

Il Giudice di appello, infatti, nel ricostruire il significato del termine “compenso”, precisa che l’uso del predetto termine, così come citato nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, 28 (introdotto dalla “novella” del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art.16, d.lgs. nr. 28/2010).

Quindi, mentre non vi sono problemi interpretativi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione (che continuano a non essere dovute in caso di esito negativo del primo incontro), il discorso cambia quando si tratta delle spese di avvio, le quali a tenore del comma 2 dell’art 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione.

Esse, conclude il Consiglio di Stato, non possono essere ricondotte alla nozione di "compenso", in quanto sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, “come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione”

Quindi, in conclusione, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro le parti dovranno versare all'Organismo di conciliazione le spese di avvio del procedimento.

 

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