Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo

Martedi 1 Dicembre 2020

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596 del 18/09/2020 hanno statuito che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Il D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, dispone che chi “intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia” nelle materie ivi indicate “è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”, ovvero uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti da specifiche normative di settore.

L’esperimento di tale procedimento, che la legge chiarisce essere una “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, ha una durata “non superiore a tre mesi” (art. 6, comma 1 D.lgs. cit.); il giudice, se la mediazione non è stata esperita, assegna un termine di quindici giorni alle parti per la presentazione della relativa domanda; mentre, qualora la causa sia cominciata ma non ancora conclusa, “fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6” sopra indicato. Il citato art. 5, comma 2 prevede poi la possibilità che il giudice disponga anche in grado di appello l’esperimento del procedimento di mediazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”; e in tal caso l’esperimento del procedimento “è condizione di procedibilità della domanda anche in sede di appello”.

Il procedimento di mediazione segue una particolare cadenza processuale ove si vada ad inserire nel contesto di una procedura per ingiunzione. Il D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 4, lett. a), dispone, infatti, che i commi 1-bis e 2 cit. articolo non si applichino “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”; il che significa che il legislatore ha tenuto presente la peculiarità del procedimento monitorio ed ha ritenuto di collocare la mediazione solo nel momento successivo a quello in cui è stata decisa, in un senso o nell’altro, la questione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Ed è appena il caso di ricordare che, mentre l’art. 649 c.p.c. è rimasto inalterato rispetto alla sua versione originaria redatta nel 1942, l’art. 648 c.p.c. è stato rimaneggiato in modo significativo da recenti interventi legislativi: la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, infatti, può attualmente essere concessa “in prima udienza” e “deve” essere concessa “limitatamente alle somme non contestate”; disposizioni, queste, che dimostrano entrambe un evidente intento acceleratorio che le riforme del 2013 e del 2016 hanno dettato in materia di concessione della provvisoria esecuzione.

Il problema posto all’esame delle Sezioni Unite era già stato oggetto di una specifica pronuncia, cioè la sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte, la quale aveva affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione fosse da porre a carico della parte opponente.

La citata sentenza era giunta a tale conclusione attraverso una serie di considerazioni incentrate sulla natura deflattiva del procedimento di mediazione, sulla particolare struttura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che può consentire di pervenire anche in tempi brevi ad un accertamento definitivo, e sulla ravvisata opportunità di porre l’onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico della parte che ha l’effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell’opposizione al decreto; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l’utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.

L’impostazione data dalla sentenza n. 24629 del 2015 non aveva però di certo raccolto l’unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali, nel corso degli anni, si erano divisi su posizione tra loro inconciliabili. E così, mentre una parte di essi si era allineata alle indicazioni provenienti dalla sentenza suindicata, un’altra parte aveva dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto.

Non erano mancate, poi, soluzioni intermedie, come quella di chi aveva proposto che l’onere di instaurazione del procedimento di mediazione dovesse gravare sulla parte opponente o su quella opposta a seconda che il decreto ingiuntivo avesse ottenuto, o meno, la provvisoria esecutività; oppure quella di altri uffici che avevano ritenuto che l’onere potesse essere posto a carico dell’opponente solo se questi avesse proposto domanda riconvenzionale.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, concluso che l’orientamento inaugurato dalla più volte citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato e che il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto, militando in tal senso argomenti di carattere testuale, logico e sistematico.

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