Mediazione obbligatoria: la parte puo' farsi sostituire con procura speciale anche dal difensore

Lunedi 1 Aprile 2019

Con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019 la Terza Sezione della Corte di Cassazione affronta nuovamente la materia della mediazione obbligatoria, enunciando una serie di principi volti a risolvere alcune questioni critiche che sono state spesso oggetto di decisioni contrastanti.

Il caso: Una società Alfa s.r.l. depositava ricorso ex articolo 447-bis c.p.c., rappresentando di aver concesso in locazione un'unita' immobiliare ad un'altra società Beta srl e chiedendo la risoluzione del contratto per mancata prestazione del deposito cauzionale e il rilascio dell'immobile; la società Beta si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'improcedibilita' della domanda per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e successive modifiche.

Il Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'avvio della procedura di mediazione: la società Alfa srl avviava la procedura di mediazione.

Al primo incontro fissato dall'Organismo di mediazione partecipavano i soli procuratori delle parti, chiedendo un breve rinvio e successivamente questi comunicavano telefonicamente al mediatore l'impossibilita' delle parti di raggiungere un accordo stragiudiziale; il secondo incontro non aveva mai luogo.

Alla successiva udienza il difensore della soc. Beta srl eccepiva nuovamente l'improcedibilita' della domanda promossa dalla ricorrente sul rilievo che nel procedimento di mediazione non fossero comparse le parti personalmente ma solo i difensori; il Tribunale, per quel che qui interessa, rilevava in rito che non si fosse verificata la condizione di procedibilita' della domanda con conseguente improcedibilita' della domanda attorea.

La Corte Distrettuale, sul rilievo che il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 8, prevede la presenza personale delle parti, assistite dal proprio difensore, rigettava l'appello; la società soccombente prone quindi ricorso per Cassazione, eccependo, tra i vari motivi, che la Corte d'appello, soffermandosi sul solo elemento testuale, aveva stravolto la finalita' del tentativo di mediazione previsto a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale e che la normativa non prevede un obbligo di partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, ma solo che la parte debba essere informata della possibilità o della necessita', a seconda dei casi, di ricorrere alla procedura di mediazione e sulle agevolazioni fiscali che ne derivano, e che possa consapevolmente scegliere di delegare tale adempimento al proprio avvocato.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, coglie l'occasione per affrontare alcune questioni in tema di mediazione obbligatoria:

A) Prima questione: la parte che propone la mediazione è tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinche' il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilita' dell'azione proposta, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire?

La Corte sul punto ribadisce sul punto che:

- il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perche' solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere piu' vantaggiosa per entrambe le parti”;

- tuttavia, la necessita' della comparizione personale non comporta che si tratti di attivita' non delegabile: in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attivita' delegabile ad altri;

  • non e' previsto, ne' escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore: deve quindi ritenersi che la parte che per sua scelta o per impossibilita' non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore;

  • però il potere di sostituire a se' stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione puo' essere conferito solo con una procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, procura che non puo' essere autenticata dal difensore, perche' il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

B) Seconda questione: : quando si puo' ritenere che il tentativo di mediazione obbligatoria sia utilmente concluso, ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilita'? E' sufficiente che le parti compaiano, assistite dai loro avvocati, per il primo incontro davanti al mediatore o e' necessario che si dia effettivo corso alla mediazione?

- Per la Suprema Corte l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalita' di svolgimento della mediazione, puo' liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilita' di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione;

Pertanto, questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte: “la condizione di procedibilita' puo' ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilita' di procedere oltre”.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza 27 marzo 2019 n. 8473

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