Si segnala la sentenza n. 7272/2023 con cui la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità della negoziazione assistita anche nel caso i cui il soggetto onerato abbia attivato il diverso procedimento della mediazione obbligatoria
Lunedi 12 Febbraio 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Velletri dichiarava improcedibile la domanda proposta dalla Delta srl contro la Alfa spa, con la chiamata in garanzia da parte della convenuta della Società Beta, di condanna al risarcimento dei danni causati ai propri locali da un allagamento dipeso dalla rete idrica pubblica del comune, gestita dalla convenuta Alfa.
La decisione era motivata dal mancato esperimento, nel termine di 15 giorni fissato dal giudice alla prima udienza, della procedura di negoziazione assistita.
La società Delta proponeva appello chiedendo, in riforma della decisione, che la propria domanda fosse dichiarata procedibile e, nel merito, accolta; in particolare lamentava l'erroneità della decisione in quanto sarebbe irrilevante ai fini della procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento di una ADR diversa da quella oggetto dell'invito del giudice
La Corte distrettuale adita, nel ritenere fondati i motivi dell'impugnazione, evidenzia che:
a) la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita;
b) lo spirito delle norme che sanzionano con l'improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l'improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria.