Mediazione: per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale nessuna agevolazione fiscale

A cura della Redazione.

Con la risposta n. 3/2025 l'Agenzia delle Entrate ha espresso il suo parere negativo sulla applicabilità delle agevolazioni ex art. 17 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 all'ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto in sede di mediazione.

Giovedi 16 Gennaio 2025

Il caso: Caio presentava un'istanza di interpello evidenziando quanto segue:

a) attivava la procedura di mediazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro e il riconoscimento di debito nei suoi confronti per una somma complessiva di 21.155 euro nei confornti di alcuni debitori del padre, deceduto;

b) nel dicembre 2023 veniva raggiunto un accordo di mediazione, ove i debitori, riconosciuto il debito, dichiaravano di non essere allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito e,conseguentemente, si impegnavano, personalmente e con i propri eredi, a restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole di tempo, ed in base alla propria disponibilità economica e comunque, entro e non oltre cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo;

c) Caio pertanto, intende iscrivere un'ipoteca giudiziale a garanzia del proprio credito su un immobile in proprietà degli stessi debitori, utilizzando il titolo rappresentato dal verbale di accordo, come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; a tal fine chiede di sapere se tale iscrizione ipotecaria goda, come per tutti gli atti della mediazione, delle agevolazioni ex art. 17 comma 1 del citato decreto, in base al quale tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da ogni imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Risposta dell'AdE.

a) la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 giugno 2020, n. 11617 ha precisato che «l’esenzione prevista dall’art. 17 cit., comma 2 si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell’ambito dell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, ‘i provvedimenti’ emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico che l’Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore...pertanto, l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica”;

a) il procedimento di mediazione quindi termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale: tale circostanza porta a ritenere che nell'ambito agevolativo di cui al citato articolo 17, comma 1 in commento non possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, l'iscrizione ipotecaria che l'Istante intende porre in essere al fine di garantire il proprio credito.;

b) detta iscrizione, di fatto, non appare posta in essere in dipendenza o al fine dello svolgimento dell'attività procedimentale, o comunque strumentale rispetto al procedimento di mediazione,in quanto attiene ad una fase successiva alla chiusura del procedimento, ovvero quella dell'esecuzione dell'accordo di mediazione.

Allegato:

Agenzia Entrate Risposta n 3_2025

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.007 secondi