La matrice dell’assegno non e’ sufficiente a provare l’estinzione del debito

Con l’ordinanza n. 15709/2021, pubblicata il 4 giugno 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore della matrice di un assegno ai fini di fornire la prova dell’avvenuta estinzione di un debito.

Martedi 8 Giugno 2021

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un avvocato conveniva in giudizio un suo ex cliente chiedendo al Tribunale di condannarlo al pagamento dei compensi maturati per l’attività professionali svolta in suo favore.

Il cliente si difendeva eccependo l’intervenuta estinzione del debito producendo le matrici di alcuni assegni emessi in favore del professionista.

L’eccezione dell’ex cliente veniva rigettata dal Tribunale, il quale, nell’accogliere la domanda del professionista, evidenziava che l’intervenuta estinzione del debito non poteva essere provata attraverso la produzione in giudizio delle matrici degli assegni in favore del professionista.

La questione giungeva, così, all’esame dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario resistente, il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell'art.2697 e segg. del codice civile, evidenziando che era onere del creditore provare che le somme da lui corrisposte, attraverso la produzione delle matrici degli assegni di importo corrispondente all'importo richiesto non fossero idonee ad estinguere il debito e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1988 c,c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c. in quanto in applicazione del principio dell'astrazione della causa, era onere del creditore provare che gli assegni ricevuti, peraltro in concomitanza del sorgere del credito, fossero riferibili ad altre prestazioni rese dal professionista.

LA DECISIONE: L’ordinanza impugnata è stata ritenuta corretta dalla Cassazione la quale nel rigettare il ricorso dell’ex cliente del professionista, ha osservato che:

1. nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito fornisca la prova di aver corrisposto una somma di denaro idonea alla sua estinzione, è onere del creditore che sostiene che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione;

2. la predetta regola, però, non si applica nell’ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno. In questi casi, infatti, poiché la suddetta emissione implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, è onere del debitore superare tale presunzione, fornendo la prova circa il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno;

3. la produzione delle matrici degli assegni non è sufficiente per provare il pagamento, ma è necessario anche fornire la prova dell’avvenuto incasso del titolo da parte del creditore;

4. come affermato in altri arresti giurisprudenziali, nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo";

5. in assenza del titolo e della prova dell’avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore e non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.

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