Il mantenimento può essere versato al figlio maggiorenne solo se lo richiede.

Martedi 23 Maggio 2017

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 12391 del 17 maggio 2017 ribadisce il principio per cui il genitore obbligato deve continuare a versare l'assegno di mantenimento all'altro genitore se il figlio maggiorenne non chiede il versamento diretto.

Nel caso in esame, la Corte d'appello, parzialmente riformando la sentenza impugnata, riduceva la misura dell'assegno divorzile dovuto da RS all'ex coniuge PP da € 10.000,00 a € 7.500,00 mensili, e la confermava nella parte in cui il primo giudice aveva posto a carico del S un contributo di mantenimento di complessivi € 6000,00 per due figli .(G e C ), entrambi divenuti maggiorenni in corso di causa.

Nel merito la Corte distrettuale osservava che la P era una musicista cinquantenne con redditi da lezioni, presumibilmente modesti, e nullatenente, mentre il S era un affermato imprenditore immobiliarista e amministratore della società ,I con un cospicuo capitale, nonché titolare di azioni di altra società, e che il tenore di vita della coppia era elevato; che, tuttavia, l'assegno divorzile doveva essere ridotto, dovendosi considerare che parte dei redditi dell'obbligato proveniva da quote modeste di eredità (un sesto dell'eredità paterna e un terzo di quella materna), che la P usufruiva della casa coniugale e che egli si faceva carico del mantenimento di uno dei figli che studiava e viveva a Londra.

S. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, violazione e falsa applicazione dell'art. 337 septies c.c., per avere ritenuto dovuto alla ex coniuge il contributo di mantenimento per il figlio G, il quale però si era trasferito all'estero per motivi di studio, cessando la convivenza con la madre; pertanto il contributo non era più dovuto, non sostenendo la madre costi per il suo mantenimento, se non nei periodi in cui egli rientrava in Italia.

Per il ricorrente, il contributo, se dovuto, doveva essere corrisposto direttamente al figlio e non all'ex coniuge.

In merito alla predetta doglianza, la Corte, nel ritenerla parzialmente fondata, ribadisce il principio per cui “  il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria, come nella specie, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”.

Esito del ricorso: cassa, con rinvio, la sentenza della Corte di Appello.

Allegato:

Pagina generata in 0.021 secondi