Manleva assicurativa: le spese processuali di ATP non rientrano nella garanzia

A cura della Redazione.

Il Tribunale di Sassari nella sentenza n. 402/2026 chiarisce che la clausola di manleva con cui la compagnia assicurativa si impegna a tenere indenne l'assicurato da «tutti gli esborsi» previsti a suo carico comprende le spese legali sostenute per la costituzione e la difesa nel giudizio di merito, in quanto diretta conseguenza dell'azione giudiziale promossa dall'attore. Restano invece escluse le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che hanno natura di danno emergente e trovano fondamento in un giudizio distinto.

Venerdi 15 Maggio 2026

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra la clausola di manleva assicurativa e le spese processuali dell'assicurato, distinguendo nettamente tra spese del giudizio di merito — automaticamente coperte in quanto causalmente connesse all'azione promossa dal danneggiato — e spese del procedimento di ATP, che restano fuori dalla manleva salvo espressa pattuizione.

La vicenda

Tizio conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Condominio Alfa e una società Beta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, con chiamata in causa della compagnia assicurativa Gamma quale terzo chiamato a manlevare il condominio assicurato. La causa traeva origine da un sinistro riconducibile a profili di responsabilità ex artt. 2049,2051 e 2052 c.c.

All'udienza del 4 dicembre 2024, tutte le parti raggiungevano un accordo conciliativo su proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c., in forza del quale veniva definita la pretesa risarcitoria principale: il Condominio Alfa e la società Beta si obbligavano a corrispondere a Tizio la somma di € 20.691,02 oltre IVA — accertata in sede di CTU — con riparto interno di 2/3 a carico del Condominio e 1/3 a carico di Beta, nonché € 5.000,00 a titolo di spese di lite. La compagnia Gamma si impegnava a «manlevare il proprio assicurato da tutti gli esborsi previsti a carico del Condominio».

Rimasto aperto il contenzioso tra il Condominio Alfa e la compagnia Gamma in ordine al rimborso delle spese di lite sostenute dall'assicurato — sia per il giudizio di merito sia per il precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo — il Tribunale era chiamato a pronunciarsi sull'esatta portata della clausola di manleva.

La decisione

Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda del Condominio Alfa, condannando la compagnia Gamma a manlevarlo per le sole spese del giudizio di merito (€ 3.414,55 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario), mentre esclude dalla manleva le spese del procedimento di ATP.

Il ragionamento si articola su due piani distinti.

Quanto alle spese del giudizio di merito, il Tribunale ritiene che esse rientrino senz'altro nella formula «tutti gli esborsi previsti a carico» dell'assicurato per due ragioni convergenti:

  • l'accordo conciliativo presuppone necessariamente che l'assicurato abbia svolto un'attività difensiva, che rientra pacificamente nell'ambito della manleva assicurativa;
  • il termine «manleverà» esprime inequivocabilmente la volontà di tenere indenne l'assicurato da tutti gli esborsi correlati al giudizio, incluse le spese di costituzione e difesa, in quanto diretta conseguenza causale dell'azione promossa dall'attore.

Quanto alle spese del giudizio di ATP, il Tribunale perviene alla conclusione opposta, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate» (Cass. n. 30854/2023). Analogamente, le Sezioni Unite hanno chiarito che le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e sono soggette agli ordinari oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. S.U. n. 16990/2017).

Ne discende che, non esistendo un nesso di causalità diretta tra le spese dell'ATP e l'azione giudiziale odierna — trattandosi di un procedimento autonomo e distinto — tali spese avrebbero dovuto formare oggetto di un'espressa pattuizione nell'accordo conciliativo per poter essere ricomprese nella manleva. In assenza di tale esplicito accordo, esse restano escluse.

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