La mancata legittimazione attiva del curatore dell'eredità giacente nell'actio interrogatoria dell'art. 481 cc

Avv. Marco Mafucci.
Giovedi 18 Febbraio 2021

Il Curatore ha l’obbligo di conservare e di amministrare l’eredità e tale obbligo va a decadere al momento in cui tale eredità viene accettata dai chiamati (art. 532 c.c.). La finalità della Curatela è di “impedire che l’eredità rimanga priva di protezione nel tempo intercorrente tra il momento in cui si apre la successione e l’accettazione da parte di taluno dei chiamati” (Palazzo, Le successioni, in Tratt. Dir. Priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano 2002 pag. 401).

Quindi, l’amministrazione della curatela ha la finalità di “preservare la posizione di coloro che, come gli eventuali creditori del de cuius o i legatari, hanno un evidente interesse al mantenimento della consistenza del patrimonio ereditario” (Grosso-Burdese, Le successioni, Parte Generale, in Tratt. Dir. Civ. it., diretto da Vassalli vol. XII, t.q, Torino 1977, pag. 207).

Ancora, si ricorda che le attività del Curatore hanno la finalità conservativa di mantenere intatto il patrimonio ereditario al fine di poter permettere al chiamato di accettare l’eredità entro il termine di legge (Natoli, L’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione, in amministrazione dei beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, pag. 275). Ed anche: “L’istituto dell’eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l’amministrazione del patrimonio ereditario” (L. Ferri, Successioni in generale, in Comm. Scialoja Branca, sub. artt. 512-535, Bologna-Roma, 1968, 152-153).

Infine, si ricorda che: “La terminologia eredità giacente, di derivazione romanistica, indicava il patrimonio ereditario nel periodo di tempo che intercorre fra l’apertura della successione e l’acquisto dell’eredità da parte dell’erede, nelle ipotesi in cui questo non avvenisse automaticamente. L’attuale codice si avvicina alla concezione romanistica, in quanto, modificando l’impostazione adottata dal codice del 1865, prevede che si abbia giacenza quando il chiamato non abbia ancora accettato l’eredità e non si trovi nel possesso di beni ereditari (art. 528 c.c.).” (Cfr. M. Bessone, Lineamenti di Diritto Privato, G. Giappicchelli Editore, Torino, 2001,163 ss.).

Ancora più chiara la dottrina che indica che: “È evidente l’esigenza di nominare un curatore dell’eredità prolungandosi lo spazio temporale tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità ed essendo il chiamato privo del possesso dei beni ereditari, appare verosimile il pericolo che detti beni siano sottratti, si deteriorino o che i terzi maturino diritti nei loro confronti” (G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Utet, 2014, 99).

Quindi, tutto ciò conferma la finalità puramente conservativa ed amministrativa della funzione del Curatore al fine di permettere al chiamato di accettare nel termine di legge (10 anni), come peraltro risulta dalla chiara indicazione di cui all’art. 532 c.c. che indica la cessazione dell’incarico all’accettazione del chiamato. Finalità che si determina a contrariis anche dall’esame dell’art. 783 c.p.c.: laddove la vendita sia autorizzata solo se necessaria o di utilità evidente rende palese la finalità conservativa della curatela dell’eredità giacente. Tutto ciò, quindi, determina la mancanza di legittimità attiva del Curatore alla proposizione dell’azione di cui all’art. 481 c.c..

Peraltro, non risulta che l’actio interrogatoria sia un’azione conservatoria volta a “promuovere le ragioni” (art. 529 c.c.) dell’eredità giacente in se stessa; anzi, in senso tecnico, ne determina la “morte”. Pertanto, tale azione sarebbe contro l’interesse della stessa eredità giacente. Neanche è possibile farla rientrare nell’ottica dell’amministrazione (art. 529 c.c.) che, necessariamente, deve essere intesa come ordinaria; mentre l’actio interrogatoria, per i suoi effetti definitivi sulla stessa eredità giacente, si configura come attività straordinaria.

Infine, l’azione esercitata rientra di diritto fra gli atti di amministrazione straordinaria, per cui sarebbe sempre necessaria la richiesta ex art. 782 co. 2 c.p.c..

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