La mancata difesa in giudizio del convenuto non giustifica la compensazione delle spese

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23134 del 27 agosto 2024 si pronuncia in merito ai presupposti in presenza dei quali il giudice può dsporre la compensazione delle spese.

Venerdi 6 Settembre 2024

Il caso: la Commissione tributaria regionale della Puglia, dopo aver accolto l’appello proposto dal contribuente Tizio in ragione della ritenta fondatezza dell’eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo relativo all’ICI dell’anno 2007, compensava le spese di lite, ravvisando la ricorrenza di «eccezionali ragioni” connesse alla considerazione che:

- il Comune non aveva svolto attività difensiva in entrambi i gradi;

- non risultava promossa, nello spirito di collaborazione richiamato dall’art. 10 della legge 212/2000, l’azione di autotutela da parte dell’Amministrazione comunale onde prevenire il contenzioso.

Tizio propone ricorso per Cassazione lamentando l'erronea compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, pur in presenza di una soccombenza totale, in violazione del principio di causalità.

Per la Cassazione la censura è fondata in quanto:

a) la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le predette «altre gravi ed eccezionali ragioni» che possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio integrano una nozione elastica e tra esse sono annoverabili, in termini non esaustivi:

  • la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso;

  • la novità delle questioni di fatto o di diritto

  • la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all'epoca della notifica dell'atto impugnato;

  • le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute.

b) al contrario, non può costituire "grave ed eccezionale ragione" la circostanza che la parte rimasta soccombente abbia deciso di non costituirsi in giudizio, trattandosi di libera scelta difensiva, che non può affatto affermarsi agevolatrice dell'avversa pretesa;

c) inoltre, la possibilità di richiedere l'annullamento in autotutela della cartella costituisce una mera facoltà che non può limitare il diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, pena la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

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