Con l'ordinanza n. 8771 del 29/03/2019 la Cassazione chiarisce le conseguenze della mancata comparizione della parte avanti al giudice che ne aveva disposto la comparizione personale.
Il caso: T.G. ricorre in Cassazione avverso il decreto con cui il tribunale di Napoli ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di indennizzo ex art. 35-ter L. 354/1975, per trattamento detentivo inumano, perché non comparso innanzi al giudice che ne aveva disposto la comparizione personale, violando in tal modo l'art. 117 c.p.c.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, precisa che:
nell' attuale ordinamento processuale la mancata comparizione della parte innanzi al giudice non è processualmente sanzionata, salvo in limitate ipotesi tassative;
tale effetto deriva dal principio del giusto processo in base al quale l' assenza di una parte dal processo non comporta conseguenze processuali al di fuori delle decadenze processali previste dalla legge;
con riferimento al procedimento camerale, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 cod. proc. civ., una tacita rinunzia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità;
l'art. 117 cod. proc civ. prevede che il giudice possa trarre argomenti di prova dalla mancata comparizione della parte per rendere l'interrogatorio libero, trattandosi di un elemento aggiuntivo di valutazione;
in ogni caso, anche tale comportamento omissivo non può valere come prova piena, né tantomeno far conseguire l'improcedibilità della domanda, non essendo equivalente a una rinuncia alla domanda.
Esito: cassazione con rinvio