Con l'ordinanza n. 3805 del 16/02/2018 la Corte di Cassazione torna sulla questione della validità delle notificazioni telematiche alla luce del principio di raggiungimento dello scopo.
Il caso: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, emessa su riassunzione del giudizio originato dal silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso proposto da D.A.M., ex dirigente Enel, di cui alla sentenza della Cassazione n. 241/2014, che aveva accolto il ricorso del contribuente demandando alla C.T.R. di "quantificare la somma corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato" su cui applicare l'aliquota del 12,50%; la C.T.R. aveva disposto il rimborso.
Preliminarmente il controricorrente, sig. D.A.M., eccepisce la inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica.
La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la predetta eccezione, ricorda in tema di notifiche telematiche che:
a) le Sezioni Unite (con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016) hanno stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
b) tale principio vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario;
c) peraltro, circa le modalità con la quale l'eccezione di nullità viene sollevata, l'eccezione è inammissibile quando si lamenti un mero vizio procedimentale, "senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte";
d) inoltre, la mancanza della firma nella relata di notifica non comporta la inammissibilità del ricorso, in quanto per la Corte “in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica”.