Si segnala una puntuale sentenza, la n.310/2018, del Giudice di Pace di Bari, Avv. Giuseppina Di Nubila, in materia di sconnessione della mattonata di un marciapiede in centro abitato. riconosciuto il risarcimento delle lesioni personali per caduta.
Giovedi 8 Marzo 2018 |
Il magistrato onorario, con motivazione pienamente condivisibile, ha puntualmente delineato i limiti della tutela ex art. 2051 c.c. per la sconnessione di mattonata di marciapiede, all' interno di centro abitato, che causò la caduta, con conseguenti lesioni personali di un passante.
Sussunto l' evento nella previsione di cui all' articolo innanzi richiamato, ha riconosciuto la responsabilità presunta dell' Ente territoriale per cui il cittadino non è tenuto a dimostrare la presenza dell' insidia o trabocchetto, istituto di costruzione pretoria non più riconosciuto anche a livello della S.C. di legittimità.
Ha ritenuto applicabili i parametri risarcitori ex artt. 5 L.57/2001 e 139 C.d.A., trattandosi di micropermanenti, pur non vertendosi in materia di circolazione stradale.
Non ha ritenuta idonea la certificazione medica prodotta non rilasciata da medici di struttura pubblica.
Tale arresto tende a confermare l' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale un evento dannoso porta a riconoscere la responsabilità dell' Ente territoriale laddove si riesca a provare l' avvenuto accadimento entro il circuito cittadino, per cui sussiste l' obbligo di manutenzione da parte del soggetto pubblico proprietario della strada.
Poiché la istruttoria ha escluso un comportamento imprudente o poco accorto da parte del danneggiato, non ha ritenuto sussistente il caso fortuito che avrebbe consentito di escludere la responsabilità dell' Ente.