Liti tra condomini: quando sussiste la legittimazione passiva del Condominio?

Il Tribunale di Bergamo nella sentenza n. 1189/2021 si pronuncia in merito alla sussistenza o meno della legittimazione passiva del Condominio, in persona del suo amministratore, in relazione alle liti insorte tra condomini aventi ad oggetto la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati, alle parti comuni o a quelle di proprietà esclusiva, dagli interventi effettuati o dalle condotte poste in essere dai singoli condomini. 

Giovedi 28 Ottobre 2021

Il caso: Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Tizio e Caia, in qualità di proprietari di un appartamento all'interno del Condominio Alfa, convenivano quest'ultimo, in persona dell'amministratore avanti al Tribunale di Bergamo al fine di ottenere:

- l'accertamento che lo zerbino posizionato sul pianerottolo comune del terzo piano da parte dei condomini Sempronio e Mevia impediva il pieno esercizio del loro diritto di proprietà esclusiva;

- la condanna del Condominio, in persona del suo amministratore, a far cessare ogni limitazione al loro diritto di proprietà esclusiva.

A sostegno delle suddette domande, gli attori evidenziavano che lo zerbino posto davanti all'ingresso della abitazione dei condomini Sempronio e Mevia impediva, in ragione del rilevante spessore, l'apertura della porta di accesso alla soffitta di loro proprietà.

Il Condominio si costituiva eccependo preliminarmente

a) l'incompetenza per materia del Tribunale;

b) il proprio difetto di legittimazione passiva; nonchè l'infondatezza della domanda attorea.

Il Tribunale respinge la eccezione di incompetenza, rilevando che:

-  le controversie relative alle modalità d'uso dei servizi di condominio rientrano nella competenza dei giudici di pace, quando si tratti di riduzioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle parti comuni o di limiti quantitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote;

- nel caso di specie, gli attori hanno ravvisato, nella condotta dei condomini Sempronio e Mevia, una limitazione del loro diritto di proprietà esclusiva e non una compromissione della possibilità di utilizzare le parti comuni condominiali.

Il Tribunale accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Condominio, osservando che:

- ai sensi dell'art. 1131 c.c., "l'amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti amministrativi che si riferiscono allo stesso oggetto";

- tra le azioni concernenti le parti comuni menzionate dall'art. 1131 c.c. non sono comprese quelle volte ad ottenere la cessazione degli effetti pregiudizievoli derivati, alle parti comuni o a quelle di proprietà esclusiva, dagli interventi effettuati, sulle parti comuni o su quelle di proprietà esclusiva, dai singoli condomini; in tal caso, infatti, la legittimazione passiva spetta esclusivamente agli autori degli interventi pregiudizievoli;

- nel caso in esame, pertanto, va esclusa sia la legittimazione passiva sia la legittimazione attiva dell'amministratore: la prima perché il pregiudizio lamentato dagli attori ha origine estranea alle parti comuni, ma deriva dalla condotta di due condomini; la seconda perché la suddetta condotta, così come delineata, non pregiudica le parti comuni, ma la proprietà esclusiva degli attori.

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