L’interruzione del processo civile in caso di morte della parte processuale dopo l’udienza di p.c.

Dott. Giovanni Berti.

Il termine ultimo, entro il quale la morte della parte processuale può produrre effetti interruttivi ex art. 300 c.p.c., è costituito dalla scadenza per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

Giovedi 21 Luglio 2022

L’interruzione del processo civile è un istituto (disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss.) che consente l’arresto del procedimento, al verificarsi di particolari eventi che impediscano il pieno realizzarsi del contraddittorio tra le parti[1]

Tuttavia, un processo non può essere interrotto in qualsiasi momento del suo svolgimento. Un limite è posto, infatti, dall’ultimo comma dell’art. 300 c.p.c., che dispone “Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.”

Per comprendere appieno tale norma, occorre svolgere alcune precisazioni[2]: a) gli eventi interruttivi, previsti dall’art. 299 c.p.c., consistono nella morte o nella perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale oppure nella cessazione di tale rappresentanza. b) tali eventi talvolta (e cioè quando la parte è costituita personalmente in giudizio) producono un effetto interruttivo immediato per il solo fatto del loro verificarsi (cfr. art. 300, comma 3, c.p.c.), talaltra (e cioè quando la parte è costituita in giudizio a mezzo di procuratore) richiedono un ulteriore adempimento del difensore della parte interessata dall’evento (la comunicazione in udienza o la notifica alle altre parti – art. 300, comma 1, cp.c.); c) del tutto particolare è l’ipotesi in cui l’evento interruttivo riguardi la parte dichiarata contumace: in questo caso, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato/certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 c.p.c. (cfr. art. 300, comma 4, c.p.c.). d) nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio personalmente o per mezzo di un difensore, l’effetto interruttivo non si realizza se l’evento interruttivo si verifica (per la parte costituita personalmente in giudizio) o è notificato (per la parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore) “dopo la chiusura della discussione davanti al collegio” (a meno che non venga riaperta l’istruzione).

Proprio l’espressione “dopo la chiusura della discussione davanti al collegio” ha posto molte problematiche interpretative. In particolare, ci si chiesti quale sia effettivamente l’ultimo termine utile entro il quale il verificarsi o la notificazione di un evento interruttivo possano produrre effetti interruttivi.[3]. Infatti, con la legge n. 353/1990 di riforma del codice di rito, l’udienza di discussione – che pure ha conservato normativamente il ruolo di “momento temporale di riferimento” per il prodursi dell’efficacia interruttiva dell’evento interruttivo – è divenuta un’ipotesi meramente residuale e poco praticata, che può verificarsi solo su richiesta della parte interessata (cfr. artt. 275[4] e 281[5] quinquies, c.p.c.)[6]. Quasi sempre, invero, l’ultima udienza del procedimento civile ordinario è oggi costituita dall’udienza di precisazione delle conclusioni, a cui conseguirà la concessione da parte del Giudice dei termini per la redazione delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., che costituisce l’ultimo adempimento dei difensori prima della statuizione del Giudice[7].

Orbene, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 300, ultimo comma, c.p.c., che continua a fare riferimento all’ormai desueta udienza di discussione, si sono sviluppati due contrapposti orientamenti dottrinali, con l’intento di individuare un diverso termine ultimo, entro il quale il verificarsi (nel caso in cui la parte sia costituita personalmente in giudizio) o la notificazione (nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di procuratore) di un evento interruttivo possano produrre effetti interruttivi[8]:

1) una prima corrente interpretativa ha identificato tale termine con l’udienza di precisazione delle conclusioni (ovvero, l’ultima udienza del procedimento);

2) un secondo orientamento ha identificato tale termine con l’ultimo momento utile per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.[9];

Dopo un iniziale dibattito anche in sede giurisprudenziale, la Cassazione ha tuttavia superato il conflitto, abbracciando apertamente la seconda tesi (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, n. 23042/2009; Cass. civ. sez. Un., n. 15295/2014; Cass. civ. sez. VI, n. 14472/2017; e, da ultimo, Cass. civ. sez. VI, n.15170/2022). Di particolare rilievo è soprattutto la sentenza n. 15295/2014, con cui le Sezioni Unite, con una pronuncia dirimente, hanno affermato: “Con riferimento al giudizio di primo grado, va precisato come, a seguito della novella di riforma del codice di rito del 1990, essendo l'udienza di discussione dinanzi al collegio divenuta vicenda processuale residuale: a) se l'istanza di discussione orale non è stata presentata, il termine di cui all'art. 300 c.p.c., comma 5, coincide con la scadenza del termine di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., per il deposito delle memorie di replica; b) se la richiesta di discussione è stata avanzata, l'inciso "davanti al collegio" deve ritenersi tacitamente abrogato, atteso che il regime temporale deve essere lo stesso sia che la causa debba essere decisa dal giudice unico, che dal collegio. Quanto, poi, al verificarsi dell'evento dopo la proposizione dell'appello, si applica la medesima disciplina del primo grado di giudizio.”

In sostanza, ad oggi, è pacifico che il termine ultimo, entro il quale il verificarsi di un evento interruttivo (come la morte della parte processuale) o la sua notificazione possano produrre effetti interruttivi, è costituito dal termine ultimo per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..

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Note.

[1] Cfr. https://dizionari.simone.it/1/interruzione-del-processo.

[2] Cfr. L. Sposato, Morte della parte costituita e interruzione del processo: eventi ed effetti interruttivi, in “Altalex”, 12.01.2009, https://www.altalex.com/documents/news/2009/01/13/morte-della-parte-costituita-e-interruzione-del-processo-eventi-ed-effetti-interruttivi, 30.03.2022.

[3] Tralasceremo, in questa sede, l’ulteriore problema determinato dal riferimento esclusivo della norma al solo “Collegio” e non al Giudice unico. La questione, in realtà, è stata facilmente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15295/2014, con cui gli Ermellini hanno affermato che “se la richiesta di discussione è stata avanzata, l'inciso "davanti al collegio" deve ritenersi tacitamente abrogato, atteso che il regime temporale deve essere lo stesso sia che la causa debba essere decisa dal giudice unico, che dal collegio”.

[4] La norma dispone: “Rimessa la causa al collegio [50bis], la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190. Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni. Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.”

[5] La norma dispone: “Il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all'udienza di discussione.”

[6] Cfr. L. Sposato, op. cit.; V. Di Cristofano, L’interruzione del processo dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, in “Il Processo Civile”,  16.11.2017, https://ilprocessocivile.it/articoli/quesiti-operativi/l-interruzione-del-processo-dopo-l-udienza-di-precisazione-delle, 30.03.2022.

[7] Cfr. L. Sposato, cit.

[8] Cfr. Ivi.

[9] Cfr. Ivi.

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