La legge penale militare

In materia penale militare il codice penale comune rappresenta il corpus normativo di generale riferimento salvo che un istituto già delineato a livello generale sia configurato espressamente, e con aspetti di specificità, dalla legislazione penale militare.

Giovedi 3 Febbraio 2022

Il diritto penale militare è disciplinato dal codice penale militare di pace (c.p.m.p.) e dal codice penale militare di guerra (c.p.m.g.) che, entrati in vigore il 1° ottobre 1941, hanno sostituito i codici dell’Esercito e della Marina (operanti dal 15 febbraio 1870) i quali, a loro volta, riproducevano il “Codice militare per gli eserciti di Sua Maestà il Re di Sardegna” emanato il 1° ottobre 1859.

La tecnica adottata per l’elaborazione degli attuali codici è ispirata al criterio della complementarietà. La normativa adottata, pertanto, è finalizzata a soddisfare solo esigenze particolari in materia di diritto penale militare, pur non mancando di contemplare disposizioni integralmente riproduttive di norme contenute nel codice penale comune.

Il rapporto di specialità esistente, inoltre, tra il diritto penale militare ed il diritto penale comune è disciplinato dall’art. 16 c.p. in base al quale “le disposizioni di questo codice si applicano anche nelle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.” In altri termini, in materia penale militare il codice penale comune rappresenta il costrutto normativo di generale riferimento salvo che un istituto già delineato a livello generale sia configurato espressamente, e con aspetti di specificità, dalla legislazione penale militare.

Ulteriore rapporto di specialità si configura fra i due codici penali militari poichè il codice penale militare di pace rappresenta la trama normativa di riferimento per tutte le ipotesi non derogate espressamente dal codice penale militare di guerra. Si evidenzia, in riferimento alla legge penale militare di guerra, che essa trova applicazione anche in assenza di deliberazione e dichiarazione dello stato di guerra (artt. 78 e 87, co. 9, Cost) in casi all’uopo espressamente previsti.

A differenza della previgente regolamentazione che, come anticipato, prevedeva due distinti codici, uno per l’Esercito e uno per la  Marina, l’attuale normativa è unitaria per tutte le Forze Armate e attraverso l’introduzione di specifiche previsioni nel corpus normativo il legislatore ha regolato in modo differenziato particolari aspetti più propriamente attinenti al settore marittimo o aeronautico.

Prima di esaminare nel dettaglio i soggetti interessati dall’applicazione della legge penale militare appare utile richiamare il contenuto del D.lgs 15 marzo 2010, nr. 66 (C.o.m.) e, in particolare, il disposto dell’art. 621 in base al quale “E' militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio  o  in  congedo,  secondo  quanto stabilito dalle norme del presente codice. … 3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di: a) disperso; b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi  internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorchè non formalmente  dichiarati, o di impiego  in  missioni  internazionali … 4. È arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo  al  servizio militare incondizionato e  inserito  in  un'organizzazione  militare dello Stato o legittimamente riconosciuta …” Il successivo art. 622 del C.o.m. prevede che “Lo stato di militare si perde esclusivamente:

a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli  articoli 28 del codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;

b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici,  anche  in  base  a sentenza penale straniera alla quale  è'  stato  dato  riconoscimento nello Stato;

c)  per  estinzione  del  rapporto  di  impiego  in  applicazione dell' articolo 32-quinquies del codice penale.”

Ciò posto, l’art. 1, c.p.m.p. stabilisce al comma 1 che “la legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.” Il personale al quale è applicabile la legge penale militare è identificabile, innanzitutto, nei militari in servizio dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e agli iscritti, chiamati in servizio, appartenenti ai ruoli del Corpo speciale volontario dell’Associazione Croce Rossa Italiana, ausiliario delle forze armate.

A mente dell’art. 3 c.p.m.p., sono in servizio alle armi, agli effetti della legge penale militare, “gli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi; agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi…”

Sono, invece, considerati in servizio alle armi “1. gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, ai termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi; 2. i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa; 3. i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio; 4. i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni; 5. i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; 6. ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari” (art. 5 c.p.m.p.).

Ai militari richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica “dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo” (art. 6 c.p.m.p.).

Il secondo comma del medesimo art. 1 c.p.m.p, stabilisce che “La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.” Tale disposizione individua varie categorie di persone rispetto alle quali la legge penale militare si applica solo in casi tassativamente previsti da disposizioni normative specifiche.

Rientrano in tale previsione i cappellani militari (assimilati per status ai militari e assoggettati  alla  giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso  unità  delle  Forze  armate dislocate fuori del territorio nazionale, art. 1555 C.o.m.) ed il personale appartenente ai Corpi strutturalmente dotati di organizzazione militare ma non ricompresi nell’ambito delle Forze Armate (Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria).

In relazione alle persone estranee alle forze armate dello Stato, il c.p.m.p. prevede, nello specifico, che la legge penale militare si applica ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati previsti dagli artt. 252 e 253  c.p.m.p. e 128 c.p.m.g. e ad ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare (art. 11 c.p.m.p.). Per le persone estranee alle forze armate è prevista (art. 14 c.p.m.p.) l’applicazione delle pene stabilite per i militari ove queste concorrano a commettere un reato militare o commettano i reati di cui agli artt. 94 (Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate), 136 (Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari), 140 (Forzata consegna), 141 (Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta), 142 (Violenza a sentinella, vedetta o scolta), 145 (Impedimento a portatori di ordini militari), 182 (Attività sediziosa) e 184 (Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari).

La legge penale militare si applica, inoltre, “alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi” (art. 16 c.p.m.p.). Occorre specificare, in proposito, che per “militari di fatto” devono intendersi sia quei soggetti per i quali un provvedimento successivo alla commissione del fatto abbia accertato l’invalidità dell’arruolamento o escluso la loro capacità di appartenere alle forze armate, sia quei soggetti per i quali sia ipotizzabile un arruolamento inesistente e rispetto ai quali, pertanto, non si potesse ritenere sussistente alcun obbligo o diritto di prestare servizio nelle forze armate.

Per quanto concerne, i limiti spaziali posti alla legge penale militare, l’art. 17 c.p.m.p. dispone che essa “si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.” Partendo dall’assunto che un corpo militare stazionante all’estero sia da considerarsi territorio nazionale, al pari della nave o dell’aeromobile militare, il reato commesso in territorio estero è da ritenersi perpetrato in territorio nazionale. La norma è chiaramente riferita ai militari che non siano in territorio estero in servizio isolato e ciò trova conferma nell’enunciato del successivo art. 18 c.p.m.p. che pone come condizione di procedibilità la richiesta del ministro competente per i reati commessi in territorio estero “fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente.”



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