Legge di stabilità 2016: novità in materia di gratuito patrocinio e tutele per il coniuge in stato di bisogno

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2015 la L. n. 208/2015, c.d.“legge di stabilità 2016” recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Giovedi 7 Gennaio 2016

Alcune norme riguardano il settore giustizia e quello della famiglia, e, in particolare, si segnalano i commi 778-780, che introducono alcune novità in materia di patrocinio a spese dello Stato, e 414-416, che prevedono l' istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto l'assegno di mantenimento.

a) comma 778: contiene la previsione per gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali; entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanerà un decreto per individuare criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure.

A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti puo' essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati(CPA).

779. Per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

b) comma 414: Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: viene istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarieta' a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotterà un decreto con le disposizioni necessarie per l'attuazione della sperimentazione, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali e delle modalita' per la corresponsione delle somme (comma 416).

Inoltre è previsto che il procedimento in oggetto non è soggetto al pagamento del contributo unificato (comma 415, ult. periodo).

“..A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato,ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilita' dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.

Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile” (comma 415).

Legge di stabilità 2016.

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