La Legge di stabilità 2016 ha apportato alcune modifiche e introdotto importanti novità nella disciplina dell'indennizzo per irragionevole durata del processo (c.d.Legge Pinto).
A) In primo luogo è stata ampliata l'ipotesi di esclusione dell'indennizzo per responsabilità aggravata: il nuovo art. 2 comma 2-quinquies prevede che non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'art. 96 cpc.
La precedente normativa escludeva l'indennizzo soltanto a carico di chi avesse subito una formale condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, mentre il nuovo testo consente alla Corte di Appello adita di valutare discrezionalmente la sussistenza della colpa nell'attività processuale anche a prescindere dalla condanna ex art. 96 cpc.
Resta fermo che in presenza di condanna ex art. 96 cpc l'esclusione opera automaticamente.
B) Altra novità: l'art. 2 comma 2-sexies elenca una serie di ipotesi in cui opera una presunzione legale per cui è "insussistente il pregiudizio da irragionevole durata, salvo prova contraria":
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 cpc e dell'art. 84 del processo amministrativo, di cui al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 70 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'art. 43 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
All'art. 2 comma 2-septies è prevista una ulteriore ipotesi di esclusione: si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto».
Anche nelle ultime due ipotesi di esclusione si attribuisce alla Corte d'appello adita per la domanda di equo ristoro il potere di valutare circostanze che potrebbero richiedere anche una istruttoria lunga e articolata.
C) Riduzione degli importi: il legislatore, sostituendo il comma 1 dell'art.2 bis ed inserendo immediatamente dopo i nuovi commi da 1-bis a 1-quater, ha ridotto in modo generalizzato la misura dell'indennizzo: “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 (prima erano 500 euro) e non superiore a euro 800 (prima erano 1500 euro) per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»; inoltre:
-La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.
- La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
- L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.