La Corte torna a pronunciarsi in merito al fermo tecnico e alla spese di riparazione

Lunedi 18 Gennaio 2016

La Cassazione con la sentenza  si sofferma su alcuni principi in materia di risarcimento danni in conseguenza di un sinistro stradale, con particolare riguardo al rimborso delle spese di riparazione dell'autovettura e al fermo tecnico.

Nel caso specifico, il sig. V., rimasto coinvolto in un sinistro stradale, agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti: in primo grado il Giudice di Pace accoglie parzialmente la domanda, riconoscendo un concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%, mentre il Tribunale da un lato conferma il concorso di colpa e, in accoglimento dell'appello incidentale della compagnia di assicurazione, riduce l'importo del risarcimento ritenendo che non sia dovuto il c.d. “danno da fermo tecnico”.

Il danneggiato ricorre in Cassazione, lamentando, tra l'altro:

a) la violazione degli artt. 2059, 2727 e 2729 c.c, in quanto il Tribunale, dopo aver accertato che il mezzo danneggiato aveva un valore commerciale inferiore al costo delle riparazioni, aveva liquidato il danno in misura pari al valore commerciale e non al costo delle riparazioni.

Tale assunto per il ricorrente è errato in quanto il risarcimento del danno, consistito nell'avaria di un veicolo a motore, deve ripristinare l'identica capacità di produrre utilità di trasporto preesistente all'evento dannoso”.

La Suprema Corte, nel ritenere infondato il suesposto motivo, ribadisce che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 comma 2 c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”.

b) Quanto al danno da “fermo tecnico”, il ricorrente osserva che il Tribunale avrebbe rigettato la relativa domanda di risarcimento senza alcuna motivazione.

La Corte di Cassazione respinge anche tale doglianza sulla base della considerazione che il Tribunale ha correttamente motivato che il fermo tecnico debba essere allegato e provato, anche in via presuntiva, applicando l'orientamento della Corte, che in più occasioni ha stabilito che: 1) la indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; 2) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella “dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.

Pagina generata in 0.083 secondi