IVA: dal primo ottobre scatta l'aumento

Il decreto IVA non è stato approvato in tempo utile. L'aumento scatta dal 1° ottobre.
Martedi 1 Ottobre 2013

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato la notizia sulla bozza di decreto legge che avrebbe dovuto rinviare di tre mesi l’aumento dell’IVA, aumentando nel contempo le accise sui carburanti ed introducendo altri aggravi fiscali.

Come avevamo anticipato nel successivo aggiornamento all’articolo, il decreto non è stato approvato in tempo utile pertanto, a partire dal 1° ottobre,  l’IVA passerà dal 21% al 22%.

 

Per quanto riguarda le fatture emesse in precedenza, precisiamo che se la fattura è stata emessa entro il 30 settembre 2013 compreso, l’IVA si intende per così dire “congelata” al 21%.

Analogamente l’aliquota IVA rimane al 21% se il cliente ha effettuato il pagamento entro tale data.

Ne consegue che nel caso di una prestazione frazionata in "acconto" e "saldo", se l’acconto è stato corrisposto entro il 30 settembre va fatturato al 21%, mentre il successivo saldo sarà regolato con l'IVA al 22%.

 

Di seguito l’estratto dell’articolo che introduce l’aumento dell’IVA al 22%

 

Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98

a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento”.

 

Una piccola frase di poche parole che in questo periodo di grave crisi economica sarà destinata a pesare non poco sulle tasche dei consumatori.

E non è difficile immaginare che l’aumento di due punti percentuali di IVA in un arco di tempo così breve rischierà inevitabilmente di trasferire sulle spalle dei professionisti il maggior carico impositivo.

 

In attesa di ulteriori sviluppi abbiamo aggiornato la percentuale IVA nelle nostre applicazioni di calcolo che la utilizzano, ovvero:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA BENE:

Per i professionisti che hanno la necessità di scorporare acconti o emettere fatture al 21% è disponibile il "calcolo fattura generico" dove la percentuale può essere modificata.

In questo caso è necessario indicare espressamente la percentuale dovuta per la cassa previdenziale (4% per avvocati e studi legali).

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