Ipoteca esattoriale: l’azione di nullita’ non e’ soggetta a decadenza

Lunedi 22 Marzo 2021

Con l’ordinanza n. 4871/2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla natura delle azioni promosse dai contribuenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria tese ad ottenere la dichiarazione di nullità delle iscrizione ipotecarie eseguite da quest’ultima su beni di proprietà dei contribuenti e sui termini entro i quali le stesse devono essere compiute, ribadendo che tutte le azioni avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo amministrativo) per mancanza della sussistenza dei presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ma ordinarie azioni di accertamento negativo del credito che non sono soggette ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione.

IL CASO: Sulla scorta di un numerose cartelle esattoriali, aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali e assicurativi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad una società la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria su beni immobili di proprietà di quest’ultima.

Avverso la suddetta comunicazione, la contribuente proponeva opposizione, che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale per tardività nella proposizione.

Secondo il Tribunale, avendo la contribuente contestato il potere del concessionario della riscossione di iscrivere ipoteca e non anche la sussistenza del credito, l’azione doveva considerarsi mera opposizione agli atti esecutivi soggetta, quindi, al termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c.

La questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla contribuente.

Con il ricorso di legittimità, quest’ultima, deduceva, con un unico motivo, l’erroneità della decisione del Tribunale, avendo il giudice di merito qualificato l'ipoteca esattoriale come atto esecutivo e, di conseguenza, aveva ritenuto il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnabile entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione alla ricorrente e nell’accogliere il ricorso con rinvio della causa al tribunale di Roma per un nuovo esame, ha ribadito i principi affermati in altri arresti giurisprudenziali con riferimento al preavviso di fermo amministrativo, estensibili anche al preavviso di ipoteca, secondo i quali:

1. "il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore" (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015);

2. "l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c." (Cass. n. 18041 del 04/07/2019);

3. "l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria" (S.U. n. 19667 del 18/09/2014).

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