Ipoteca esattoriale o fermo amministrativo: nessuna decadenza per la dichiarazione di nullità

Le azioni con le quali i contribuenti chiedono la dichiarazione di nullità dell’iscrizione dell’ipoteca sui propri immobili o il fermo amministrativo sui veicoli di loro proprietà eseguite dall’Agente della Riscossione non sono soggette a nessun termine di decadenza.

Lunedi 11 Giugno 2018

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14801/2018, pubblicata il 7 giugno scorso.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour nasce dalla sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda formulata da un contribuente nei confronti dell’agente della riscossione al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione dell’ipoteca su un immobile di sua proprietà.

La domanda veniva qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cpc e quindi considerata proposta tardivamente oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalla suddetta disposizione. Pertanto, il contribuente soccombente, proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza, deducendo:

  1. La violazione di legge in relazione all’applicazione dell’articolo 617, comma 1, cpc, anzichè l’articolo 615, I° comma cpc, in relazione all’articolo 77 del D.p.r. 602/73 e l’articolo 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 86 del D.P.R. 602/72 (mancata produzione di verbali prodromi ci ed intimazioni di pagamento);

  2. La violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 28 della legge 689/81 in relazione alla prescrizione relativa ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada e l’omessa notifica (Cass. Sez. II, 29 dicembre 2001, n. 29696).

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decisione impugnata ed ha accolto il ricorso del contribuente con rinvio al Tribunale per il nuovo esame.

Secondo gli Ermellini:

  1. Le Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 hanno chiarito che in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”;

  2. Il suddetto principio è applicabile, oltre al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all’ipoteca esattoriale di cui all’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

  3. Pertanto, tutte le azioni per ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria e/o l’iscrizione del fermo amministrativo eseguite dall’Agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., e costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 14801 del 07/06/2018

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