Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 14801 del 07/06/2018

Lunedi 11 Giugno 2018

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 5084 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da:

R.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall'avvocato Delfo Maria Sambataro (C.F.: SMB DFM 71P03 C351Q);

- ricorrente -

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del funzionario, rappresentante per procura, M.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Ranelli (C.F.: RNL MNL 70657 D8106);

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15988/2016, depositata in data 19 agosto 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 23 aprile 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Svolgimento del processo

R.M. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) per ottenere la dichiarazione di nullità di una iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà.

La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma.

Ricorre il R., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A..

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.038 secondi