Interessi moratori e interessi per dilazione di pagamento: diversità ontologica e funzionale

Avv. Paolo Calabretta.
Venerdi 17 Aprile 2020

Il Tribunale di Palermo, con l’allegata Sentenza n. 1246/2020 del 02/04/2020, ha statuito quanto segue: “…Venendo poi alla censurata applicazione con riguardo a due delle fatture poste a fondamento della domanda d’ingiunzione di interessi moratori sugli interessi per dilazione di pagamento ivi previsti, si ritiene che la diversità ontologica e funzionale delle due suindicate categorie di interessi ( l’interesse per dilazione rappresenta il compenso che spetta al venditore per aver rinunciato al valore delle merci per la durata della dilazione, l’interesse moratorio matura automaticamente nelle operazioni commerciali sui debiti non pagati alla scadenza ) non precluda un loro eventuale cumulo. …”.

In tal guisa, il Tribunale ha rigettato il relativo motivo di opposizione a D. I. con il quale parte opponente lamentava la circostanza che l’importo richiesto a titolo di interessi moratori sarebbe stato calcolato su tutte le fatture azionate in D. I., ivi incluse le fatture relative a interessi per dilazione di pagamento, affermando che questo cumulo di interessi sarebbe vietato dall’ordinamento giuridico.

Il Tribunale ha invece riconosciuto che gli interessi per dilazione di pagamento - ovvero gli interessi che, nella prassi commerciale, vanno a compensare la pattuita dilazione temporale (ad esempio 30, 60, 90 giorni) nel pagamento di merce acquistata - e gli interessi di mora costituiscono degli istituti giuridici ontologicamente differenti, sicchè nulla vieta il loro, eventuale, cumulo.

Invero, deve ritenersi che il divieto di interessi su interessi (cd. Anatocismo) attiene ad un tertium genus di interessi, ossia i cd. interessi corrispettivi, quelli che, per intenderci, hanno la funzione di remunerare il vantaggio derivante al debitore dalla disponibilità di denaro altrui.

Questi ultimi, invero, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore del mancato o ritardato pagamento, e pertanto il Legislatore ammette che gli stessi possano generare, a loro volta, ulteriori interessi solo a determinate condizioni.

Sicchè, è stato ritenuto inconducente il richiamo al divieto di anatocismo effettuato da parte opponente, trattandosi di divieto strettamente collegato agli interessi corrispettivi ed estraneo, pertanto, agli interessi per dilazione di pagamento ed agli interessi di mora, richiesti dall’opposta in fase monitoria.

All’uopo, è interessante osservare come tale soluzione sia conforme alla disciplina fiscale in materia di IVA, disciplinata dal DPR n. 633/1972.

Invero, gli interessi per dilazione indicati sulle fatture di vendita di merce costituiscono una forma di finanziamento; ai fini Iva, tale tipo di interessi – rientrando nell’ampio concetto di operazioni di credito e di finanziamento di cui all’art. 10 del Dpr. 633/72 – sono esenti dall’imposta e, quindi non vengono assoggettati ad Iva.

I suindicati interessi per dilazione si differenziano dagli interessi di mora, che costituiscono voci disciplinate espressamente dall’art. 15 Dpr. 633/72 e, come tali, esclusi dall’IVA.

Quindi - al di là della circostanza che entrambe le tipologie di interessi non scontano l’IVA – ciò che rileva è che anche la disciplina fiscale riconosca la differenza ontologica tra le due tipologie di interessi.

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